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Mancato godimento dei permessi retribuiti: precisazioni

 Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro,  ha avanzato richiesta di interpello al Ministero del lavoro in ordine alla problematica concernente il mancato godimento o pagamento, entro le scadenze indicate dai CCNL, dei permessi per riduzione di orario (c.d. ROL) e per ex festività.

Il Ministero del lavoro con risposta ad interpello dell’8 marzo 2011 n. 16 hariepilogato che i permessi per Riduzione di Orario di Lavoro sono fonte contrattuale che consente al lavoratore di astenersi dall’espletamento della prestazione lavorativa, senza tuttavia subire una decurtazione sulla misura della retribuzione.

Nell’eventualità che il lavoratore non possa godere dei ROL in uno specifico arco temporale generalmente coincidente con la fine dell’anno di riferimento, è prevista la possibilità di erogare una indennità sostitutiva, calcolata prendendo a riferimento la retribuzione di fatta al momento della scadenza del periodo stabilito per la fruizione.

Con riferimento all’istituto delle ex festività o festività soppresse, i lavoratori hanno diritto di fruire di permessi individuali, pari ad un totale di 32 ore, in sostituzione delle quattro ricorrenze religiose non più considerate festive agli effetti civili (S. Giuseppe, Corpus Domini, SS. Pietro e Paolo e Ascensione).

Anche in questa ipotesi, i permessi trovanola propria regolamentazione nell’ambito della contrattazione collettiva.pertanto, la relativa disciplina risulta rimessa all’accordo delle parti, evidenziando altresì che “il mancato rispetto degli accordi così stabiliti, non contempla alcuna ipotesi sanzionatoria, né penale né amministrativa”.

Riguardo all’insorgenza dell’obbligazione contributiva in caso di mancato godimento dei permessi in esame nonché del mancato pagamento dell’indennità sostitutiva degli stessi alle scadenze stabilite dai CCNL, si evidenzia che tale obbligazione, in linea con i principi che regolano la materia previdenziale, va individuata in relazione al termine ultimo di godimento dei permessi.

Pertanto il Ministero del lavoro ritiene che  il versamento dei relativi contributi debba essere effettuato, secondo le regole generali, entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui si colloca il termine ultimo di godimento del permesso.

Per maggiori informazioni si rinvia al Ministero del lavoro.

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