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Agevolazione contributiva per assunzione lavoratori in mobilità

 Il ministero del Lavoro, con l’interpello 40/2012, chiarisce che l’agevolazione contributiva per l’assunzione di lavoratori dalle liste di mobilità spetta anche all’azienda che avvia il rapporto lavorativo attraverso un’agenzia per il lavoro e che il periodo lavorativo va a cumularsi con altri periodi di lavoro agevolati avviati direttamente dal datore di lavoro sempre per lavoratori in mobilità.

Pertanto, un datore di lavoro può fruire dell’agevolazione contributiva pari al 10%, in base all’articolo 8, comma 2, legge 223/1991, anche se assume un lavoratore iscritto nelle liste di mobilità mediante un contratto di somministrazione e se, in un periodo successivo, anche senza soluzione di continuità, assume direttamente lo stesso lavoratore con un contratto a termine previsto dalla legge 223/1991.

L’agevolazione contributiva spetta per un periodo massimo di 12 mesi per l’assunzione a termine e per altri 12 mesi in caso di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Il Ministero del Lavoro, con l’articolo 4, comma 13 della legge 92/2012, ha precisato che per «la determinazione del diritto agli incentivi e della loro durata, si cumulano i periodi in cui il lavoratore ha prestato l’attività in favore dello stesso soggetto, a titolo di lavoro subordinato o somministrato», pur ravvisandosi, formalmente, in tale ipotesi, due datori di lavoro.

Questa norma era già applicata dall’Inps in via amministrativa, ma l’attuale disposizione ha introdotto il criterio del cumulo per la durata massima dell’agevolazione tra i contratti di lavoro subordinato e i periodi di utilizzo dello stesso lavoratore tramite somministrazione di lavoro, precisando inoltre che il datore di lavoro dovrà sommare i relativi periodi per determinare la durata massima dell’agevolazione contributiva.

Si ricorda, in proposito, che è necessario utilizzare una specifica modulistica (Inps, messaggio 12957 del 2 agosto 2012) e che l’azienda utilizzatrice deve rilasciare all’agenzia per il lavoro un’autocertificazione con allegata la copia del documento d’identità di chi l’ha sottoscritta. Questo allo scopo di documentare la durata del periodo lavorativo.

Nell’ambito delle agevolazioni contributive , con l’interpello 38/2012, il Ministero ha chiarito quali sono i lavoratori svantaggiati per i quali è possibile ricorrere alla somministrazione di lavoro a tempo determinato senza l’applicazione del cosiddetto “causalone”.

Il Ministero ha indicato le figure degli “adulti che vivono soli con una o più persone a carico (articolo 2, n. 18), lettera d), regolamento Ce 800/2008) e dei “membri di una minoranza nazionale all’interno di uno Stato membro che hanno necessità di consolidare le proprie esperienze in termini di conoscenze linguistiche, di formazione professionale o di lavoro, per migliorare le prospettive di accesso a un’occupazione stabile” (lettera f).

APPROFONDIMENTI
*Il premio per l’assunzione dei lavoratori in mobilità
*Liste di mobilità: i vantaggi per le aziende e per i lavoratori

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