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Inail, l’assegno di incollocabilità

L’assegno di incollocabilità è attribuito dall’Inail e identifica una prestazione di natura economica non soggetta alla tassazione dell’imposta sui redditi, ovvero l’Irpef o l’Ire. Per ottenere l’assegno è necessario possedere diversi requisiti tra cui un’età anagrafica non superiore ai 65 anni e l’impossibilità ad essere collocato in qualsiasi settore lavorativo attravero diverse verifiche.

Non solo, per il nostro ordinamento è nche necessario possedere un grado di inabilità, per infortuni sul lavoro o malattie professionali, non inferiore al 34% riconosciuto dall’INAIL secondo le tabelle allegate al Testo Unico, per eventi verificatisi fino al 31 dicembre 2006 o un grado di menomazione dell’integrità psicofisica – danno biologico – superiore al 20% riconosciuto secondo le tabelle allegate all’art. 13 del D.Lgs. 38/2000, per eventi verificatisi dal 1° gennaio 2007.

Per ottenere l’assegno è necessario fare una specifica domanda – la prestazione si ottiene su richiesta del lavoratore assicurato alla Sede INAIL di appartenenza e la domanda dovrà contenere, oltre ai dati anagrafici, la descrizione dell’invalidità lavorativa ed extralavorativa, se esistente, e la fotocopia del documento di identità – e una volta ottenuto il rateo la decorrenza scatta un mese dopo la sua presentazione e la sua durata è in relazione all’età anagrafica del soggetto, ossia fino al compimento dei 65 anni, salvo che nel frattempo non intervengano variazioni nella condizione di incollocabilità.

Nel caso di invalidità extralavorativa riconosciuta dovrà essere presentata la relativa certificazione a supporto della richiesta.

Una volta accertati i requisiti amministrativi, il Centro medico legale della Sede verificherà, con apposita visita medica dell’assicurato, la sussistenza dei requisiti sanitari previsti dalla normativa (18 D.M. n. 137/1987, articolo 1). La Sede di appartenenza, al termine della procedura d’istruttoria, dovrà comunicare all’interessato l’esito della sua domanda: in caso di esito negativo la Sede dovrà specificare all’interessato le motivazioni a mezzo posta.

L’assegno viene pagato mensilmente insieme alla rendita ed è rivalutato annualmente a decorrere dal 1° luglio, con apposito decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo.

A decorrere dal 1 luglio 2011 l’importo mensile dell’assegno di incollocabilità è fissato nella misura di Euro 239,16.

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