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Assegno ordinario invalidità, l’integrazione al minimo se…

 L’assegno ordinario di invalidità è una prestazione Inps a tutela dei lavoratori dipendenti o autonomi in condizione di invalidità e con una capacità di lavoro ridotta di almeno un terzo.

Oltre alla riduzione della capacità lavorativa per un’invalidità riconosciuta dal 66% al 99%, il lavoratore può ricevere l’assegno ordinario di invalidità solo in presenza di precisi requisiti contributivi. Più precisamente, deve avere un versamento contributi Inps di almeno 5 anni, di cui tre anni negli ultimi cinque anni di lavoro.

Il lavoratore al quale viene riconosciuto l’assegno ordinario di invalidità può ricevere l’integrazione alla pensione minima dell’importo che gli spetta se il reddito personale non è superiore a 2 volte l’assegno sociale o a 3 volte se cumulato con quello del coniuge. Cioè, se l’importo della pensione che gli spetta in quel momento è inferiore alla pensione minima, gli viene concessa l’integrazione al minimo, ma l’aumento non può superare l’importo dell’assegno sociale.

Pertanto, l’integrazione al trattamento minimo viene concessa se, nell’anno considerato, il pensionato non possiede *redditi personali assoggettabili all’Irpef per un importo superiore a due volte l’assegno sociale; *redditi cumulati con quelli del coniuge, non legalmente separato, per un importo superiore a tre volte l’assegno sociale.

Il lavoratore titolare dell’assegno ordinario di invalidità, con o senza coniuge, non ha diritto all’integrazione al trattamento minimo se ha un reddito superiore ai limiti di reddito e quindi percepirà solo l’assegno ordinario di invalidità calcolato sulla base del suo estratto conto previdenziale.

Si precisa che, per determinare il reddito utile al calcolo, viene considerato l’imponibile Irpef cioè i redditi che derivano da lavoro dipendente o autonomo, da pensione, terreni, fabbricati, reddito da impresa. Non contribuiscono alla formazione del reddito i redditi derivanti dall’abitazione principale, quelli esenti da Irpef quali le pensioni ai mutilati ed invalidi civili, ciechi e sordomuti, i redditi soggetti a ritenuta alla fonte e le pensioni di guerra. Invece contribuiscono alla formazione del reddito i redditi soggetti a tassazione separata e l’indennità post sanatoriale.

Se il lavoratore ha il coniuge, vengono calcolati solo i redditi cumulati. In questo caso, l’integrazione al minimo spetta al lavoratore che ne fa richiesta se l’importo complessivo, cumulando i due redditi (il reddito proprio e quello del coniuge), è inferiore al limite previsto per i coniugati, anche se il suo reddito personale è superiore al limite individuale.

APPROFONDIMENTI
*Inps, l’assegno ordinario di invalidità

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