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I lavoratori e lo studio

Lo Statuto dei lavoratori prevede, all’articolo 10, che i lavoratori studenti, compresi quelli universitari, al fine di sostenere prove di esame, hanno diritto a fruire di permessi giornalieri retribuiti.

Non solo, hanno anche diritto a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e, in aggiunta, non sono obbligati a prestazioni di lavoro straordinario o durante i riposi settimanali.

Lo Statuto dei lavoratori ha inserito, in maniera esplicita, i lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali.

Il datore di datore di lavoro non può opporsi all’assenza del lavoratore programmata nel giorno in cui deve sostenere un esame, salvo il diritto a richiedere la produzione delle certificazioni necessarie comprovante lo svolgimento dell’esame, adducendo motivi organizzativi o di carattere produttivo.

La legge è chiara, si parla di svolgimento dell’esame e non del suo superamento e la copertura della giornata di lavoro, contributivo e retributivo, deve essere a carico del datore di lavoro.

Secondo interpretazioni giurisprudenziali rientrano in questa categoria anche gli studenti  privatisti.

In modo particolare la sentenza n. 52 del 1985 della Corte di Cassazione ha affermato che l’articolo 10 della legge n. 300/1970 deve essere inteso in senso lato.

In sostanza, quel diritto spetta a tutti i lavoratori che intendono dedicarsi allo studio per conseguire titoli riconosciuti dall’ordinamento giuridico statale, perchè escludere particolari tipologie di studenti è una decisione in contrasto con i principi costituzionali.

In effetti, la categoria dei soggetti legittimati non può essere limitata ai soli studenti iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole statali, pareggiate o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali.

La legge n. 845/1978 (legge quadro sulla formazione professionale), inoltre, ha esteso i diritti (sia in relazione al rapporto di lavoro sia ai permessi) previsti a favore dei lavoratori studenti anche ai soggetti frequentanti corsi di formazione professionale.

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