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Ministero della Difesa, il concorso per 306 allievi marescialli

C’è tempo fino al 18 marzo 2019 per poter inviare la domanda di partecipazione al concorso indetto dal Ministero della Difesa per 306 allievi marescialli che verranno immessi al corso biennale per gli anni 2019-2021. 

Il bando (qui) specifica che si tratta nel dettaglio di 129 Allievi Marescialli dell’Esercito, 196 Allievi Marescialli dell’Aeronautica Militare, 81 Allievi Marescialli della Marina Militare (Corpo Equipaggi Militari Marittimi e il Corpo delle Capitanerie di Porto). La domanda potrà essere inoltrata in via telematica entro e non oltre il 18 marzo 2019 direttamente dalla pagina del bando stesso. 

Per poter inviare la domanda è necessario essere in possesso di determinati requisiti: 

essere cittadini italiani; 

aver conseguito o essere in grado di conseguire al termine dell’anno scolastico 2018- 2019 un diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale o quadriennale integrato dal corso annuale. Per i titoli di studio conseguiti all’estero è richiesta la dichiarazione di equipollenza ovvero di equivalenza;

godere dei diritti civili e politici;

aver compiuto il 17° anno di età e non aver superato il giorno di compimento del 26° anno di età. Coloro che hanno già prestato servizio militare obbligatorio o volontario possono partecipare al concorso se non hanno superato il giorno di compimento del 28° anno di età, qualunque grado rivestono; 

essere riconosciuti in possesso dell’idoneità psico–fisica e attitudinale al servizio militare incondizionato per l’impiego negli incarichi relativi al grado nonché nelle categorie e specialità di assegnazione previste nel ruolo Marescialli delle Forze Armate. Tale idoneità sarà verificata nell’ambito dell’accertamento dell’idoneità psico–fisica e attitudinale e delle prove di verifica dell’efficienza fisica; 

avere, se minorenni, il consenso dei genitori o del genitore esercente la potestà o del tutore a contrarre l’arruolamento volontario nelle Forze Armate; 

non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego in una Pubblica Amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di Pubbliche Amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare; 

non essere stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi;

non essere sottoposti a misure di prevenzione;

aver tenuto condotta incensurabile. 

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