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Il tecnico diplomato e il laureato: due ruoli distinti

Il TAR della Sardegna ha stabilito che il tecnico diplomato non è subordinato al laureato, è questa una sentenza attesa dal Consiglio Nazionale dei Periti Industriali che vede finalmente riconosciuto il ruolo fondamentale del tecnico diplomato: un ruolo che era stato messo in discussione dalle recenti iniziative legislative, giudiziarie e dalle prese di posizione degli ingegneri.

Per essere comunque precisi ricordiamo che stiamo parlando del ruolo tecnico dei diplomati del precedente ordinamento degli istituti superiori prima dell’ultima riforma Gelmini.

La sentenza del TAR della Sardegna ha anche ribadito che il Perito Industriale è altresì competente sulla progettazione di impianti di illuminazione pubblica.

I giudici della Prima Sezione hanno ribadito che non esiste subordinazione del tecnico diplomato sul laureato; in effetti a prescindere dalla competenza professionale propria del perito industriale in materia di progettazione di impianti di illuminazione pubblica, si evidenzia che, nel caso di specie, il progetto definitivo ed esecutivo è stato redatto da un gruppo di lavoro misto con responsabilità di un perito industriale con figure professionali di vario tipo tra cui due ingegneri.

L’importante, secondo i giudici, è dividere i lavori in relazione alle specifiche competenze che la legge attribuisce alle singole figure professionali.

Nel caso evidenziato il calcolo dei basamenti dei pali utilizzati dall’illuminazione pubblica è stato fatto da un ingegnere.

La sentenza del TAR della Sardegna riconosce anche un altro aspetto da non sottovalutare: il perito industriale può essere responsabile di attività professionali anche se nel gruppo di lavoro figurano progettisti con un titolo di studio superiore come quello di ingegnere.

La sentenza ha messo in evidenza che ogni professionista è specificatamente responsabile delle proprie competenze attribuite dalla legge e non è pensabile modificare, magari in maniera unilaterale di un singolo ordine, le specificità professionali.

Questa sentenza, la n. 1361 del 28 maggio 2010, ha ribaltato una precedente sentenza sempre del TAR della Sardegna che aveva sollevato dubbi sulle competenze dei periti industriali.

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