Gli obblighi dell’appaltante in materia di sicurezza sul lavoro

La Corte di Cassazione è intervenuta ribadenso, attraverso la sentenza n. 35412 del 29 settembre 2011 della IV sezione penale, che il datore di lavoro dell’impresa appaltatrice, per i lavori all’interno dell’azienda committente, non può limitarsi a prendere in considerazione unicamente il documento di valutazione di rischi predisposto del committente ma è tenuto a fare ben altro; in effetti, non può esimersi ad una verifica tecnica sul luogo di lavoro in cui si svolge l’appalto.

Sicurezza sul lavoro, le riunioni periodiche

Il decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 coordinato con le modifiche introdotte dal Decreto legislativo 3 agosto 2009 n. 106 pone in essere diversi adempimenti al fine di garantire la sicurezza sul lavoro e, tra questi, di certo non possono mancare le riunioni periodiche.

In effetti, nelle aziende e nelle unità produttive che occupano più di 15 lavoratori, il datore di lavoro, direttamente o tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, indice almeno una volta all’anno una riunione cui partecipano il datore di lavoro o un suo rappresentante, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, il medico competente, se nominato, e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Il documento di sicurezza aziendale

 Il documento di sicurezza aziendale (o piano di sicurezza aziendale) è un documento che viene steso dal datore di lavoro (ciò non vale per  le imprese familiari ed i datori di lavoro con meno di undici dipendenti) per la valutazione dei rischi. Esso deve contenere:

  • una relazione per la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro;
  • l‘individuazione delle misure di prevenzione e protezione e dei dispositivi di protezione individuale (DPI) ossia qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi che minacciano la salute e la sicurezza durante il lavoro;
  • il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.