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Sicurezza sul lavoro, le riunioni periodiche

Il decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 coordinato con le modifiche introdotte dal Decreto legislativo 3 agosto 2009 n. 106 pone in essere diversi adempimenti al fine di garantire la sicurezza sul lavoro e, tra questi, di certo non possono mancare le riunioni periodiche.

In effetti, nelle aziende e nelle unità produttive che occupano più di 15 lavoratori, il datore di lavoro, direttamente o tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, indice almeno una volta all’anno una riunione cui partecipano il datore di lavoro o un suo rappresentante, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, il medico competente, se nominato, e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Il legislatore non ha lasciato nulla al caso tanto da definire anche l’agenda della riunione. In base al disposto il datore di lavoro, nel corso della riunione, sottopone all’esame dei partecipanti il documento di valutazione dei rischi, l’andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria, i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l’efficacia dei dispositivi di protezione individuale.

Non solo, è anche necessario illustrare, sempre da parte del datore di lavoro, i diversi programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute.

Nel corso della riunione possono essere individuati codici di comportamento e buone prassi per prevenire i rischi di infortuni e di malattie professionali, obiettivi di miglioramento della sicurezza complessiva sulla base delle linee guida per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro.

È anche possibile convocare una riunione in relazione ad eventi significativi o variazioni delle condizioni esposizione al rischio, compresa la programmazione e l’introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori.

In questo senso nelle unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori è facoltà del  rappresentante dei lavoratori per la sicurezza chiedere la convocazione di un’apposita riunione.

Alla conclusione della riunione è obbligatorio predisporre un verbale che attesti le decisioni prese. Una copia dello stesso deve essere tenuto a disposizione dei partecipanti per la sua consultazione.

Il disposto prevede, in caso di inadempienze del datore di lavoro o del dirigente preposto, una sanzione amministrativa pecuniaria.

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