Inps, precisazioni sui certificati di malattia on-line

L’Inps, attraverso la circolare n. 21 del 31 gennaio 2011, intende dare alcune precisazioni sulla trasmissione dei certificati di malattia per via telematica, anche se proprio in questo periodo  i medici continuano a lamentare disservizi e problemi di connessione con l’istituto previdenziale.

In effetti, in tutti i casi di assenza per malattia dei lavoratori di datori di lavoro privato è prevista la modalità di trasmissione telematica dei certificati di malattia, mediante accesso al Sistema di Accoglienza Centrale (SAC).

La legge n. 183/2010, più precisamente l’articolo 25, del Collegato lavoro ha stabilito che, nei casi di assenza per malattia dei lavoratori del settore privato, le modalità relative al rilascio e alla trasmissione della certificazione di malattia vengano uniformate a quelle già previste per i lavoratori del settore pubblico ai sensi dell’articolo 55-septies del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165.

In arrivo il referente unico per la persona disabile

Il referente unico per la persona disabile, ecco la vera novità dell’articolo 33 della legge 104/92, modificato dal recente Collegato lavoro di novembre.

Ricordiamo che i lavoratori possono chiedere ai rispettivi datori di lavoro di usufruire, in alternativa al prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa, di due ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno di vita del bambino.

Non solo, a condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste una persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa anche in maniera continuativa.

Cassa integrazione in deroga, accordo alla regione Marche

Emessa la nuova guida procedurale per l’applicazione per l’anno 2011 della cassa integrazione e la mobilità in deroga.

La nuova procedura, valevole dal mese di gennaio del 2011, prevede la possibilità per le aziende, di qualsiasi settore produttivo, di presentare istanza di cassa integrazione che risultano escluse dall’utilizzo degli strumenti ordinari di sostegno al reddito dei lavoratori.

In particolare, il documento prevede la copertura per le aziende artigiane, a prescindere dal numero dei dipendenti, ivi comprese quelle rientranti nella fattispecie prevista dall’articolo 12 della legge 223/91 nel caso in cui l’azienda committente non abbia fatto ricorso alla CIGS.

Inps, chiarimenti per lavoratrici assenti per maternità

L’Inps, con messaggio n. 1382 del 20 gennaio del 2011, ha voluto fornire diversi chiarimenti a proposito dello sgravio contributivo finalizzato alla sostituzione di lavoratrici assenti per maternità.

Ricordiamo che lo sgravio è concesso alle imprese che occupano fino a 19 unità nel caso in cui sostituiscano, con contratto a termine, la lavoratrice assente.

In effetti, la norma a cui ci si riferisce è contenuta nell’articolo 4, comma 3, del decreto 151/2001 dove, in particolare, si prevede che le assunzioni in sostituzione possono avvenire anche con anticipo fino ad un mese rispetto al periodo di inizio del congedo, salvo periodi superiori previsti dalla contrattazione collettiva.

Per i rapporti di lavoro instaurati in aziende con meno di venti dipendenti, il successivo comma 3 del medesimo articolo dispone uno sgravio contributivo nella misura del 50% della contribuzione dovuta per la persona assunta.

Pensioni 2011, in arrivo le nuove quote

Dal 31 maggio del 2010 sono state modificate le regole per l’accesso all’assegno pensionistico con l’entrata in vigore del decreto n. 78 recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica convertito nella legge del 30 luglio 2010 n. 122.

È opportuno sempre ricordare che tutte le indicazioni presenti in materia di finestre di accesso non riguardano tutti coloro che hanno maturato il diritto alla pensione, di vecchiaia o di anzianità o derivante dalla totalizzazione, entro la fatidica data del 31 dicembre del 2010.

In effetti, in questo caso si continuerà ad applicarsi le precedenti norme.

La pensione di anzianità nel nostro sistema previdenziale dell’assicurazione generale obbligatoria, AGO, si consegue secondo i requisiti introdotti, a suo tempo, dalla legge n. 247/2007, la riforma Prodi.

Pensioni, gli esclusi dalle nuove regole

Il correttivo alla legge finanziaria del 2010 ha apportato importanti novità per tutti i lavoratori dipendenti e autonomi per quanto riguarda il diritto a percepire la pensione di anzianità e di vecchiaia dal primo gennaio del 2011.

In particolare, da quest’anno è possibile accedere al pensionamento attraverso un’unica finestra mobile dopo 12 mesi, per i lavoratori dipendenti, dalla data di maturazione dei requisiti.

I lavoratori iscritti ad un fondo autonomo si vedranno spostare in avanti il diritto a percepire l’assegno di pensione per 18 mesi.

I lavoratori dipendenti potranno accedere alla pensione dopo un anno dalla data in cui sono maturati tutti i requisiti , ovvero tendendo conto età e contribuzione, per richiederla.

Al contrario, i lavoratori autonomi, ovvero quali artigiani o agricoltori, o gli iscritti alla gestione separata Inps e pensioni in totalizzazione avranno al sgradita sorpresa di accedere alla pensione dopo 18 mesi dalla data della maturazione dei requisiti.

Inps, in arrivo il conguaglio fiscale

Con la rata di gennaio l’Inps si appresta a fare il conguaglio sulle prestazioni pensionistiche revocando, se dovute, le detrazioni per carichi familiari per coloro che non hanno presentato l’apposita richiesta.

La pensione, ad eccezione delle prestazioni assistenziali, è soggetta a tassazione e gli istituti previdenziali hanno il compito di agire come sostituti d’imposta e trattenere ogni mese le spettanze.

In effetti, la pensione è equiparata al reddito da lavoro dipendente ed è quindi soggetta allo stesso tipo di tassazione.

A questo proposito, l’Inps o l’Inpdap, effettua sulla pensione una ritenuta alla fonte a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef).

Sono escluse dal pagamento dell’Irpef le prestazioni assistenziali erogate dall’Inps quali le pensioni sociali, gli assegni sociali e le prestazioni agli invalidi civili, ciechi e sordomuti.

Inps, i compensi per partecipazione a collegi

L’Inps ha voluto precisare, attraverso la circolare n. 5 del 13 gennaio 2011, la sua posizione sui redditi percepiti da soggetti derivanti dalla partecipazione ai collegi nazionali o territoriali della categoria di appartenenza o degli enti di previdenza privati o privatizzati delle professioni.

Il maggiore istituto previdenziale ha precisato che queste persone non sono soggetti a contribuzione alla gestione separata, ma devono essere assoggettati a prelievo contributivo presso la gestione previdenziale di competenza, in quanto concorrono alla formazione del reddito derivante dall’attività professionale o artistica.

L’Inps ricorda che, con la circolare n. 201 del 17 ottobre 1996, è stato affermato che i corrispettivi dei liberi professionisti per l’attività prestata  negli organi collegiali di governo della professione ovvero negli organi degli Enti di  previdenza di categoria, in quanto non derivanti  dall’esercizio dell’attività  professionale,  costituiscono   redditi  di   lavoro autonomo di cui all’art.  49, comma 2, lett. a) – modificato dall’attuale articolo 50, comma 1, lettera c-bis) – del DPR 22 dicembre 1986, n. 917 e non redditi  professionali.

Disabili, lo scippo della legge 126

È sempre più difficile trovare un posto di lavoro e, di sicuro, le cose si complicano se il disoccupato è un disabile.

Ora, con il provvedimento legislativo di agosto, la legge 68/1999 rischia di diventare un lontano ricordo.

In effetti, l’articolo 5 della legge n. 126 del 3 agosto 2010 ha sottratto ai disabili posti di lavoro, legge n. 68 del 1999, a vantaggio di altre categorie estendendo la quota di riserva anche agli orfani ed i superstiti delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.

Le critiche alla legge n. 126 arrivano dalla quasi totalità delle associazioni a difesa dei disabili, così come dal sindacato.

Per il comitato genitori dei giovani disabili psichici la legge del 3 agosto penalizza soprattutto i disabili psichici dove la quota del 7% per l’unica possibilità per entrare nel mondo del lavoro.

Busta paga più pesante con la prossima dichiarazione dei redditi

Con la dichiarazione dei redditi del 2011 un lavoratore dipendente ha la possibilità di recuperare una parte delle tasse versate; in effetti, se ha percepito negli anni 2008 e 2009 compensi per prestazione di lavoro notturno e straordinario può, con la prossima dichiarazione, far valere una tassazione più favorevole del 10% in luogo dell’aliquota di riferimento.

Il lavoratore troverà tutti i dati utili nel modello CUD 2011 ai punti 97 e 99.

L’imposta sostitutiva è applicabile nel caso di indennità o maggiorazioni di turno o comunque le maggiorazioni retributive corrisposte per lavoro normalmente prestato in base ad un orario su turni, stante il fatto che l’organizzazione del lavoro a turni costituisce di per sé una forma di efficienza organizzativa.

Collegato lavoro, in scadenza i ricorsi per i contratti a termine

Il Collegato lavoro pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 novembre 2010 n. 262 ha definito una nuova procedura per gli eventuali ricorsi sulle interruzioni dei rapporti di lavoro entro i nuovi termini di legge, ovvero 60 giorni dal licenziamento per i contratti accesi, 23 gennaio 2011 per quelli già conclusi alla data del 24 novembre 2010: 60 giorni dalla data di entrata in vigore del Collegato lavoro.

In effetti, quando è in scadenza un contratto di lavoro a tempo determinato e sussistono motivazioni per considerare lo stesso illegittimo è possibile ricorrere avverso l’interruzione, o licenziamento, nei limiti dei sessanta giorni previsti.

Il termine dei sessanta giorni, dalla comunicazione scritta dell’interruzione o licenziamento, è un tempo assoluto e inderogabile pena la decadenza di qualsiasi pretesa.

Lavoro, chiarimenti per l’incontro tra domanda e offerta

In arrivo dal Ministero del Lavoro, attraverso la circolare n. 3 del 13 gennaio 2011, alcuni chiarimenti operativi in merito al regime di autorizzazione all’incontro tra domanda e offerta di lavoro.

La circolare intende far luce su alcune norme aspetti presenti nella legge 4 novembre 2010 n. 183, ovvero il Collegato lavoro, all’articolo 48.

L’articolo 48 del Collegato lavoro, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 novembre 2010 n. 262, modifica gli articoli 4, 5, 6 e 15  del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276 in materia di regime autorizzatorio degli operatori del mercato del lavoro.

Il Ministero ricorda che le disposizioni contenute nell’articolo 48, in particolare al comma 2, della legge n.183 non ha modificato l’impianto normativo in materia di obblighi per le Agenzie del lavoro.

Emilia Romagna, proroga ammortizzatori sociali 2011

La regione Emilia Romagna, secondo quanto stabilisce l’accordo con le parti sociali siglato lo scorso 23 dicembre 2010, conferma la proroga degli ammortizzatori sociali per il 2011.

In questi giorni la regione fornisce le prime indicazioni operative per la prosecuzione, nel corso del 2011, degli interventi di ammortizzatori sociali in deroga di cui alla DGR 692/2009 in attesa dei chiarimenti del Ministero del Lavoro.

Al punto 3 del verbale di accordo sottoscritto dalle parti sociali si concorda di utilizzare la cassa integrazione in deroga.

In attesa di un orientamento formale da parte del Ministero del Lavoro si consente alle imprese interessate di accedere alla deroga anche oltre i 20 giorni dall’accordo sindacale in azienda.

La regione ricorda che le  imprese che hanno utilizzato integralmente gli strumenti di sostegno al reddito non in deroga hanno titolo per accedere alle prestazioni in deroga.

Inps, nuove modalità di gestione delle rateazioni in fase amministrativa

Il maggiore istituto previdenziale attraverso la circolare n. 4 del 13 gennaio 2011, fornisce nuove disposizioni in fatto di nuove modalità di gestione delle rateazioni in fase amministrativa che trovano applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2011.

Le nuove disposizioni emesse dall’Inps recepiscono le indicazioni a suo tempo offerte dall’articolo 30 del Decreto Legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122.

L’Inps ricorda che l’istituto della rateazione dei crediti concessa dall’Inps è già stata, così come ricorda la circolare n. 168/2010, disciplinata da due prcedenti circolari del 2010, la 106 e la 148.

La rateazione concessa dall’Istituto può avere ad oggetto solo crediti in fase amministrativa, ovvero i crediti per i quali l’Istituto deve ancora procedere alla formazione dell’avviso di addebito e alla contestuale consegna ad Equitalia.