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Inps, nuove modalità di gestione delle rateazioni in fase amministrativa

Il maggiore istituto previdenziale attraverso la circolare n. 4 del 13 gennaio 2011, fornisce nuove disposizioni in fatto di nuove modalità di gestione delle rateazioni in fase amministrativa che trovano applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2011.

Le nuove disposizioni emesse dall’Inps recepiscono le indicazioni a suo tempo offerte dall’articolo 30 del Decreto Legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122.

L’Inps ricorda che l’istituto della rateazione dei crediti concessa dall’Inps è già stata, così come ricorda la circolare n. 168/2010, disciplinata da due prcedenti circolari del 2010, la 106 e la 148.

La rateazione concessa dall’Istituto può avere ad oggetto solo crediti in fase amministrativa, ovvero i crediti per i quali l’Istituto deve ancora procedere alla formazione dell’avviso di addebito e alla contestuale consegna ad Equitalia.

L’Inps precisa che una volta avvenuta la consegna dell’avviso di addebito ad Equitalia, come precisato al punto 2 della circolare n. 168/2010, i crediti contenuti nell’avviso stesso potranno essere richiesti in dilazione solo e direttamente al competente Agente della Riscossione individuato in base al domicilio fiscale del debitore alla data di formazione dell’avviso di addebito.

Definita la gestione della domanda di rateazione con la sottoscrizione del piano di ammortamento da parte del contribuente che, si ricorda, alla medesima data deve avere già versato la prima rata con modello F24, il piano medesimo non verrà più trasferito ad Equitalia con le modalità adottate fino al 31 dicembre 2010.

Le rate successive verranno versate mensilmente attraverso il modello F24 riportando la causale ed i codici già utilizzati per il versamento della prima rata.

Il pagamento di ciascuna rata mensile, successiva alla prima, dovrà avvenire entro i 30 giorni successivi alla scadenza del pagamento della rata precedente.

È prevista la possibilità di affidare all’Agente della Riscossione il recupero coattivo nel caso di revoca della dilazione per mancato versamento di due rate consecutive.

In caso di revoca della dilazione i crediti residui verranno affidati all’Agente della Riscossione  per il recupero coattivo.

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