Finanziaria 2010, precisazione Inps

 Come si è posto in evidenza in precedenti articoli dedicati alle modifiche introdotte dalla Legge Finanziaria 2010, il Legislatore ha inteso ampliare la platea degli utilizzatori del lavoro occasionale di tipo accessorio in modo particolare modificando l’art. 70, decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276.

A questo riguardo la legge 23 dicembre 2009, n. 191 (o anche conosciuta come “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge Finanziaria 2010”) introduce, infatti, importanti novità in questo delicato campo.

Per dare risposte mirate e, nel limite del possibile, sempre più precise, l’Inps, il primo ente previdenziale del settore privato, con circolare n. 17 ha deciso di intervenire dettagliando le modifiche rispetto alla precedente normativa.

Legge Finanziaria 2010, incentivi per l’assunzione

 È stata pubblicata sul supplemento ordinario n. 243 della Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2009, la legge 191/2009 o meglio conosciuta come “Finanziaria 2010”.

Le norme ivi contenute entreranno in vigore a partire dal 1° gennaio 2010.

Abbiamo già dato evidenza in precedenti articoli sulle novità introdotte in materia di lavoro.

Proseguiamo il nostro viaggio all’interno della Finanziaria 2010 affrontando il contenuto del comma 145.

Legge Finanziaria 2010, il lavoro occasionale e accessorio

La legge Finanziaria amplia la possibilità di ricorrere al lavoro occasionale ed accessorio.

Questa particolare forma di lavoro, previsto dagli articoli 70 e successivi dalla Legge n. 276/2003, trova nella legge Finanziaria, così come prevedono i commi 148 e 149, un ampliamento di tipo normativo. Grazie alla legge Finanziaria anche la Pubblica Amministrazione può utilizzare questa particolare strumento di lavoro.

Premesso che la struttura di fondo di questo particolare contratto di lavoro non è stato modificato ma semmai è cambiata l’ambito applicativo.

Un Ente Locale (sia esso Provincia, Regione, Comune o Comunità Montana) può ricorre a questa forma di collaborazione per i lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade e monumenti.

I giovani con un’ età inferiore ai 25 anni e iscritti ad un istituto scolastico di ogni ordine e grado possono prestare attività occasionale ed accessoria (il limite è fissato in 5000 euro per ogni committente nell’anno solare) in qualsiasi settore produttivo.

Dal contratto a progetto a quello di tipo subordinato

Il lavoro parasubordinato, che si colloca tra il lavoro dipendente e quello autonomo, trova la sua identificazione non nel codice civile ma in disposizioni di altri leggi, come, ad esempio, quella sui minimi di trattamento (legge n. 741 del 1959) o sul processo del lavoro (art. 409 del codice di procedura civile).

Il lavoro autonomo parasubordinato è stato più volte definito come un nucleo essenziale che racchiude diversi elementi: la collaborazione continuativa e coordinata senza vincolo di subordinazione e la prevalenza dell’attività personale.