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Dal contratto a progetto a quello di tipo subordinato

Il lavoro parasubordinato, che si colloca tra il lavoro dipendente e quello autonomo, trova la sua identificazione non nel codice civile ma in disposizioni di altri leggi, come, ad esempio, quella sui minimi di trattamento (legge n. 741 del 1959) o sul processo del lavoro (art. 409 del codice di procedura civile).

Il lavoro autonomo parasubordinato è stato più volte definito come un nucleo essenziale che racchiude diversi elementi: la collaborazione continuativa e coordinata senza vincolo di subordinazione e la prevalenza dell’attività personale.

È altrettanto chiaro che in questo caso esistono elementi che la giurisprudenza ha ritenuto irrilevanti ai fini della classificazione, ad esempio l’unicità del committente e la debolezza socio-economica del lavoratore autonomo parasubordinato nella propria attività.

La legge n. 276 del 2003 ha riformato il lavoro subordinato e lo ha ricondotto nell’ambito del lavoro a progetto munito di alcune tutele specifiche. Per questa ragione si è introdotto per il lavoro autonomo parasubordinato un modello a termine e vincolato ad un progetto.

Di conseguenza i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa devono essere personali, senza vincolo di subordinazione, ed essere riconducibili a uno o più progetti, programmi o fasi di attività identificati in maniera precisa dal committente e gestiti in maniera autonoma dal collaboratore.

La legge indica che il rapporto di lavoro deve essere stabilito in forma scritta e identificare la durata, la prestazione, il progetto e le forme di coordinamento.

Il lavoro a progetto deve essere a termine e non a tempo indeterminato.

In mancanza di questi riferimenti oggettivi i rapporti di lavoro instaurati sono considerati di tipo subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto.

Infatti, recentemente il Tribunale di Genova (31 agosto 2009, n. 1188) ha deciso che un rapporto di lavoro nella forma di collaborazione coordinata e continuativa ma privo dei requisiti oggettivi della specificità e della tempestività deve essere considerato nullo e sono applicabili le sanzioni che la legge prevede.

La mancanza dei requisiti previsti dalla legge n. 276 del 2003 comporta l’applicazione della sanzione a carico del datore di lavoro e la trasformazione del rapporto di lavoro nella forma più garantistica e tutelante per il lavoratore, vale a dire la trasformazione del contratto nella forma a tempo indeterminato di tipo subordinato.

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