Procedura di mobilità in deroga

 Negli ultimi giorni abbiamo avuto modo di comprendere cosa sia la procedura di mobilità e come ottenere l’indennità di mobilità. Oggi compiamo un piccolo passo in avanti nel completamento della conoscenza di questa procedura, andando ad analizzare nel dettaglio sintetico le principali caratteristiche della mobilità in deroga (alla normativa vigente), una indennità che potrà garantire un reddito sostitutivo della retribuzione a tutti i lavoratori licenziati da aziende non destinatarie della normativa sulla mobilità, e a quei lavoratori che hanno fruito della mobilità ordinaria e per i quali sia prevista una proroga del trattamento.

L’indennità spetterà a tutti i lavoratori subordinati (compresi gli apprendisti e i lavoratori con contratto di somministrazione) che ne abbiamo fatto richiesta presentando all’INPS (struttura territorialmente competente) il modello DS 21 – COD. SR 05. Requisito oggettivo fondamentale dovrà essere rappresentato dal licenziamento. Ma non solo.

Ammortizzatori sociali, la deroga per la regione Liguria

Interessante novità in fatto di ammortizzatori sociali in deroga; in effetti, è stato sottoscritto l’8 agosto scorso con la regione Liguria l’intesa per gli ammortizzatori sociali su cassa integrazione in deroga per il 2011.

In base all’accordo possono beneficiare del trattamento i lavoratori che abbiano subito un licenziamento collettivo, plurimo o individuale per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro a condizione che siano esclusi dal diritto all’indennità di mobilità o siano in condizione di esaurimento delle tutele previste dalle norme vigenti.

Accordo stato-regioni per ammortizzatori in deroga

 Il ministero del lavoro e delle politiche sociali con nota del 20 aprile 2011 rende noto che è stato firmato l’Accordo Stato-Regioni per il finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga per gli anni 2011 e 2012.

L’accordo sugli ammortizzatori sociali in deroga era già in vigore per gli anni 2009 e 2010. Il Governo ha confermato lo stanziamento previsto dalla legge di stabilità di 1 miliardo di euro a cui si aggiungono 600 milioni di residui del biennio precedente.

Le Regioni concorrono con la parte non utilizzata dello stanziamento di 2.2 miliardi di euro, fino al suo esaurimento. L’accordo prevede una sezione specifica dedicata alle misure da attuare per un ricollocamento dei lavoratori al fine proprio di evitare il formarsi di disoccupazione.