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Procedura di mobilità in deroga

 Negli ultimi giorni abbiamo avuto modo di comprendere cosa sia la procedura di mobilità e come ottenere l’indennità di mobilità. Oggi compiamo un piccolo passo in avanti nel completamento della conoscenza di questa procedura, andando ad analizzare nel dettaglio sintetico le principali caratteristiche della mobilità in deroga (alla normativa vigente), una indennità che potrà garantire un reddito sostitutivo della retribuzione a tutti i lavoratori licenziati da aziende non destinatarie della normativa sulla mobilità, e a quei lavoratori che hanno fruito della mobilità ordinaria e per i quali sia prevista una proroga del trattamento.

L’indennità spetterà a tutti i lavoratori subordinati (compresi gli apprendisti e i lavoratori con contratto di somministrazione) che ne abbiamo fatto richiesta presentando all’INPS (struttura territorialmente competente) il modello DS 21 – COD. SR 05. Requisito oggettivo fondamentale dovrà essere rappresentato dal licenziamento. Ma non solo.

Ulteriori requisiti per poter avere accesso all’indennità di mobilità in deroga sono l’aver lavorato almeno 12 mesi (alla data di licenziamento presso il datore di lavoro che ha effettuato il licenziamento, di cui 6 mesi effettivamente lavorati, comprese ferie, festività e infortunio. Nel computo sono comprese eventuali mensilità accreditate dalla stessa impresa presso la gestione separata, a condizione che non si tratti di redditi derivanti da arti e professioni, che il lavoratore operi in regime di monocommittenza e che il reddito conseguito sia superiore a 5 mila euro.

PROCEDURA DI MOBILITA’

Inoltre, è necessario che il lavoratore abbia reso dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o ad un percorso di riqualificazione professionale. In caso di rifiuto il lavoratore perde il diritto a qualsiasi prestazione.

Quantitativamente, l’indennità sarà pari all’80% della retribuzione teorica lorda spettante, con un importo che non potrà superare un limite massimo mensile, stabilito di anno in atto. La somma da erogare sarà decurtata di un importo pari all’aliquota contributiva prevista per gli apprendisti (5,84%).

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