Legge 104/92, il monitoraggio per la pubblica amministrazione

Tutto parte dal Collegato lavoro; in effetti, ricordiamo che la legge 4 novembre 2010 n.183, ha dato mandato al Governo di riordinare la normativa in materia di congedi, aspettative e permessi dei dipendenti pubblici e ha imposto al governo, per mezzo del Dipartimento della Funzione Pubblica, un sistema per monitorare, articolo 24 del Collegato lavoro, e controllare il legittimo uso dei permessi e dei congedi verificando l’entità, le forme di utilizzo dei permessi e conoscendo i fruitori dei benefici previsti dalla legge 104/1992.

In effetti, per via dell’articolo 24 della legge n. 183/2010 si è provveduto a modificare le norme in materia di permessi spettanti ai lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato per l’assistenza alle persone disabili.

Modifiche alla legge 104/92

 L’articolo 4 dello schema per il riordino dei permessi modifica il comma 2 dell’articolo 42 del decreto legislativo n. 151/2001.

Il nuovo dettato impone che la fruizione dei congedi, ex articolo 33 della legge n. 104/1992, è riconosciuto in alternativa alla previsione contenuta al comma 1 (due ore di riposo giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno di vita del bambino con grave handicap) ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente, anche in maniera continuativa.