Chiarimenti dalla Funzione Pubblica sul congedo straordinario

 Il Dipartimento della Funzione Pubblica, attraverso la sua nota prot. DFP n. 2285 del 15 gennaio 2013, ha risposto ad un chiarimento richiesto dal Dipartimento per l’istruzione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, in merito all’istituto del congedo straordinario di cui all’art. 42, commi 5 e ss., del D.L.vo. n. 151 del 2001. In particolare, il Dipartimento per l’istruzione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca intende conoscere l’orientamento della Funzione Pubblica sugli effetti dell’assenza al lavoro sulla maturazione dell’anzianità di servizio ai fini della progressione economica e della pensione.

Il congedo straordinario in situazioni di assistenza a disabili in situazione di gravità

 Sulla Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27 luglio 2011 è stato pubblicato il Testo del decreto legislativo n. 119 del 18 luglio 2011, Attuazione dell’art. 23 della legge 4 novembre 2010, n. 183, recante delega al Governo per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi. Il decreto legislativo è entrato in vigore l’11 agosto 2011.

Il decreto apporta modifiche alla normativa relativa ai congedi ed ai permessi per l’assistenza alle persone in situazione di disabilità grave, in particolare l’art. 4 interviene sull’art. 42, comma 2, del decreto legislativo n. 151/2001 eliminando la condizione che imponeva la fruizione dei permessi  “successivamente al compimento del terzo anno di età del bambino con handicap in situazione di gravità”. Inoltre il medesimo art. 4, sostituendo il comma 5 dell’art. 42 del decreto legislativo n. 151/2001, ridefinisce la platea dei beneficiari e prevede un ordine di priorità tra gli stessi, in ossequio ai nuovi orientamenti assunti dalla Corte costituzionale in materia di soggetti legittimati a fruire del congedo straordinario.

I nuovi minimi contributivi dell’Inpgi

Con la circolare n. 1 del 18 gennaio 2012, l’INPGI comunica i valori del minimale e dei massimali contributivi, nonché le aliquote contributive per la Gestione separata con riferimento all’anno 2012. I minimali contributivi previsti a decorrere dal 1° gennaio 2012 risultano rideterminati in euro 45,70 giornalieri, pari ad euro 1.188,20 mensili.

Al riguardo, le vigenti disposizioni legislative prevedono che la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali non può essere inferiore all’importo stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dalla contrattazione collettiva (D.L. n. 338/1989 convertito in L. n. 389/1989).

Le domande di congedo straordinario Inps via web

Continua il lavoro dell’Inps per offrire i suoi servizi attraverso i sistemi telematici; in effetti, dal mese di gennaio 2012 è stata attivata la modalità di presentazione online in via esclusiva, fatto salvo il periodo transitorio, delle domande di congedo straordinario per l’assistenza al familiare disabile in situazione di gravità.

In base alla circolare Inps n. 171 dello scorso 30 dicembre 2011, le domande dovranno essere presentate attraverso il WEB – servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino munito di PIN dispositivo attraverso il sito internet, nella sezione Servizi OnLine – o i patronati, utilizzando i servizi telematici offerti dagli stessi, o dai Contact Center Integrato attraverso il numero verde 803164 solo per gli utenti dotati di PIN.

Novità sui dottorati di ricerca

Il Ministero della Pubblica Istruzione, attraverso la sua nota 10331 del 14 dicembre 2011, ha deciso di offrire alcuni chiarimenti a proposito della proroga del congedo straordinario per dottorato di

La frazionabilità del congedo straordinario

 Il congedo straordinario è previsto all’articolo 4 della legge 8 marzo  2000 n. 53 e può essere richiesto dai  dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati per un periodo, continuativo o frazionato, non superiore a due anni, durante il quale il dipendente conserva il posto di lavoro, conseguendo un’indennità economica, per fornire assistenza  ai coniugi, ai genitori, anche adottivi, ai figli anche adottati, ed ai fratelli o sorelle, portatori di handicap  in condizioni di gravità riconosciuta ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 104/92.

Il congedo si può utilizzare per un periodo massimo di 24 mesi, in modo continuativo o frazionato; in realtà, gli enti previdenziali ammettono il frazionamento fino alla giornata intera, ma  non è ammesso il frazionamento ad ore.

Modifiche alla legge 104/92

 L’articolo 4 dello schema per il riordino dei permessi modifica il comma 2 dell’articolo 42 del decreto legislativo n. 151/2001.

Il nuovo dettato impone che la fruizione dei congedi, ex articolo 33 della legge n. 104/1992, è riconosciuto in alternativa alla previsione contenuta al comma 1 (due ore di riposo giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno di vita del bambino con grave handicap) ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente, anche in maniera continuativa.

Permessi, congedi e aspettative: il congedo straordinario per motivi di studio

L’articolo 5 dello schema per il riordino dei permessi modifica l’articolo 2 della legge n. 476 del 13 agosto 1984 in materia di congedo straordinario per motivi di studio  del pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca.

Con il disposto nello schema messo a punto dal governo si intende estendere la nuova disciplina prevista dalla legge n. 240 del 30 dicembre 2010, la cosiddetta Riforma Gelmini, che attribuisce all’amministrazione la facoltà discrezionale di concedere il congedo per dottorato compatibilmente con le esigenze di servizio, anche ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni contrattualizzati.

Governo, in arrivo il riordino dei congedi straordinari

Importante novità in merito al decreto legislativo per il riordino dei congedi, aspettative e permessi.

Si è, infatti, concluso l’iter presso il consiglio dei ministri per la definizione dello schema del decreto legislativo recante delega al governo per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi, così com’è stato espressamente previsto dall’articolo 23 della legge n. 183 del 4 novembre 2010 (noto come Collegato lavoro).

Lo schema è stato approvato dal Consiglio dei Ministri ed è in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Inps, il congedo straordinario per gli iscritti Inpgi

L’Istituto previdenziale del settore privato, l’Inps, ha comunicato, messaggio n. 12440 dell’8 giugno 2011, le diverse modalità operative ai fini dell’erogazione dell’indennità economica corrisposta per i riposi e permessi per i figli con handicap grave a favore dei giornalisti iscritti all’ente previdenziale di categoria, l’Inpgi.

Ricordiamo che l’Inps, in base al nuovo orientamento voluto dal nostro ordinamento – Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con interpello n. 17/2011 – è l’ente preposto ad una serie di erogazioni di natura assistenziale e sociale indipendentemente dall’iscrizione del lavoratore.

Inps, in arrivo i nuovi moduli per la 104/92

L’Inps, attraverso il messaggio n. 12000 del 1° giugno 2011, ha fatto sapere che sono disponibili i nuovi modelli per i permessi ex lege 104/92 e per congedo straordinario.

I nuovi moduli, che tra l’altro sono disponibili alla sezione modulistica del sito istituzionale dell’Ente previdenziale, tengono conto delle novità normative intervenute in materia.

Infatti, la legge prevede, in riferimento al congedo straordinario di cui all’ex art. 42 del decreto legislativo 151/2001, che la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre o anche, dopo la loro scomparsa, uno dei fratelli o sorelle conviventi di soggetto con handicap in situazione di gravità (legge n. 104/1992) accertata da almeno cinque anni e che abbiano titolo a fruire dei benefici di cui all’articolo 33 della medesima legge per l’assistenza del figlio, hanno diritto a fruire del congedo di cui al comma 2 dell’articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, entro sessanta giorni dalla richiesta.