La somma aggiuntiva per gli iscritti Inpdap e Inps

 La somma aggiuntiva è una quota, per l’appunto aggiuntiva, che i pensionati possono percepire una sola volta all’anno se potranno dismostrare alcuni requisiti. Infatti, l’articolo 5 del decreto legge 81 del 2 luglio 2007, convertito con legge n. 127 del 3 agosto 2007, ha previsto un sostegno per i titolari di pensioni basse, una somma aggiuntiva che i pensionati Inpdap riceveranno una volta l’anno insieme alla pensione: questa somma non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali e assistenziali.

La quattordicesima per l’anno 2011

 La quattordicesima è una somma aggiuntiva che viene corrisposta una volta l’anno, ovvero con il rateo pensionistico di luglio.

Questa somma aggiuntiva è stata definita nel 2007 in seguito alle rivendicazioni avanzate dalle Organizzazioni sindacali dei pensionati della Cgil, della Cisl e della Uil per cercare di recuperare il potere d’acquisto delle pensioni visto che anche la perequazione automatica non riesce a recuperare.

Per poter chiedere questa somma aggiuntiva è necessario possedere un reddito personale non eccedente il limite di una volta e mezza il trattamento minimo annuo dell’Inps (non superiore, per il 2011, a 9.114,89 euro annui con l’esclusione dei redditi derivanti da assegni per nucleo familiare/assegni familiari e da indennità di accompagnamento; il reddito da casa di abitazione; il TFR e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata) ed è attribuita d’ufficio al compimento dell’età di 64anni, uomini e donne, salva verifica delle condizioni reddituali, attuata con procedura RED.

Inps, chiarimenti sulla quattordicesima

Il maggiore istituto previdenziale del settore privato presente e operante in Italia ha deciso, attraverso il messaggio n. 11226 del 20 maggio 2011, di chiarire diversi dubbi che diverse sedi e parti sociali hanno manifestato a proposito della modalità di riconoscimento del diritto alla somma aggiuntiva prevista dall’articolo 5, comma 1 e 4, del decreto legge 2 luglio 2007 n. 81, convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2007 n. 127 o meglio conosciuta come quattordicesima.

Ricordiamo che a decorrere dall’anno 2007, a favore dei soggetti con età pari o superiore a sessantaquattro anni e che siano titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell’assicurazione generale obbligatoria (AGO) e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, gestite da enti pubblici di previdenza obbligatoria, è corrisposta una somma aggiuntiva determinata in funzione dell’anzianità contributiva complessiva e della gestione di appartenenza a carico della quale è liquidato il trattamento principale.