Le ricongiunzioni pensionistiche tornano gratuite

 La legge di stabilità ha apportato diverse modifiche e, tra queste, sicuramente quella più interessante è la riedizione della ricongiunzione gratuita dei periodi assicurativi.

Ricordiamo che l’istituto della ricongiunzione previdenziale consente a coloro che si trovano in posizioni assicurative previdenziali diverse, di unire, tutti i periodi contributivi presso un’unica gestione,mediante un trasferimento in modo da  ottenere una sola pensione.

Le critiche della CGIL sulle ricongiunzioni onerose

 Il maggiore sindacato italiano scrivere al Ministro Fornero per richiamare l’attenzione dell’opinione pubblica sulle iniquità prodotte dall’articolo 12 della L.122/2010 con l’introduzione dell’onerosità nelle operazioni di ricongiunzione o trasferimento dei contributi da Fondi esclusivi o sostitutivi verso il regime generale dell’Assicurazione Generale Obbligatoria.

Infatti, la CGIL pone in evidenza l’effetto negativo che la norma ha provocato su tutti quei lavoratori che hanno avuto una vita lavorativa discontinua svolta in aziende private e/o pubbliche diverse, ma oggi per poter accedere alla propria pensione per la quale hanno sempre versato regolarmente i contributi dovuti, devono pagare ulteriori oneri.

La ricongiunzione previdenziale dei liberi professionisti

 L’Inps attraverso la circolare n. 54 dello scorso 16 marzo 2012 ha intenso dare chiarimenti in merito alla ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti ai sensi della legge 5.3.90 n.45. Rateizzazione oneri di ricongiunzione relativi alle domande presentate nel 2012.

Nella circolare n. 54 l’Istituto previdenziale fornisce le tabelle dei coefficienti da utilizzare per i piani di ammortamento degli oneri di ricongiunzione relativi alle domande presentate nel corso dell’anno 2011, aggiornati in base al tasso di variazione  medio annuo dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertato dall’ISTAT per il 2010, come previsto dal comma 3 dell’art. 2 della legge n.45/90.

Ricongiunzione e totalizzazione a confronto

 La ricongiunzione e la totalizzazione permettono all’assicurato che risulta in possesso di più periodi assicurativi di unificarli allo scopo di ottenere una pensione unica. In sostanza questi due istituti permettono di ottenere la stessa cosa ma con una differenza non di poco conto.

In effetti, la ricongiunzione è utilizzata per fare confluire in modo oneroso i periodi assicurativi da una gestione all’altra che sarà quella che erogherà la pensione, mentre la totalizzazione invece consente, a titolo gratuito, di unificare i diversi periodi e l’erogazione di una pensione che rappresenta la somma dei trattamenti di competenza di ogni ente previdenziale di riferimento.

Ricongiunzione contributiva: rateizzazione degli oneri

 L’Inps, con circolare n. 54 del 16 marzo 2011 ha reso noto le tabelle dei coefficienti da utilizzare per i piani di ammortamento degli oneri di ricongiunzione relativi alle domande presentate dai liberi professionisti nel corso dell’anno 2010, aggiornati in base al tasso di variazione medio annuo dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertato dall’ISTAT per il 2009.

Infatti i lavoratori che abbiano prestato la propria attività lavorativa con assicurazione presso enti o fondi di previdenza diversi dallInps, è consentita la ricongiunzione dei veri periodi e delle varie posizioni assicurative per evitare che le differenti frazioni rimangano inutilizzate.