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Non solo esodati, occorre intervenire anche sulle ricongiunzioni

 Il tema degli esodati è certamente rilevante perché coinvolge lavoratori che non stati esclusi dal circuito produttivo per diversi motivi a fronte di un impegno da parte dello Stato che garantiva interventi certi, ma diventa anche necessaria dare risposte a chi si trova a fare delle ricongiunzioni onerose.

Rientrano in questa casistica persone che hanno lavorato per la pubblica amministrazione e per il settore privato e che si trovano a dover unire i contributi per accedere alla pensione.

Fino a luglio 2010 la ricongiunzione era gratuita, ma da quella data è scattata l’onerosità del beneficio; in effetti, ora per ottenere una pensione, seppur modesta, occorre essere disposti a pagare anche 300mila euro. È vero, l’alternativa alla ricongiunzione è la totalizzazione gratuita, ma in questo caso si deve essere disposti a ottenere una pensione totalmente contributiva al fine di ottenere una pensione sensibilmente ridotta rispetto, magari, ad un sistema misto.

Ricordiamo che la modifica introdotta dalla legge 122/2010 ha inteso rendere oneroso la ricongiunzione perché si intendeva impedire le donne del pubblico impiego di ottenere una pensione di vecchiaia al compimento della necessaria età anagrafica.

In realtà, una disposizione di questo tipo ha anche creato distorsioni e iniquità visto che, ad esempio, un lavoratore dipendente con 24 anni di contribuzione, con il versamento dei necessari contributi, all’INPS e 14 anni di contribuzione presso l’INPDAP e con il compimento dei 60 anni nell’anno 2011 con la maturazione di quota 96 (ossia 38 + 60) nel mese di dicembre 2011 dovrebbe versare, per ottenere la stessa pensione, una quota di 170.000 euro, altrimenti per aver diritto alla pensione dovrò lavorare almeno fino a 66 anni.

La legge 122/2010, avendo abrogato qualsiasi forma di ricongiunzione gratuita verso il regime generale dell’INPS, conferma che per ottenere la pensione è necessario un onere di ricongiunzione verso l’INPDAP o verso l’INPS. In caso di mancato pagamento dovrà rispettare il vincolo dell’anzianità anagrafica e contributiva, ossia maturerà il diritto a pensione di vecchiaia con 66 anni e 7 mesi nel 2017.

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