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La ricongiunzione previdenziale dei liberi professionisti

 L’Inps attraverso la circolare n. 54 dello scorso 16 marzo 2012 ha intenso dare chiarimenti in merito alla ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti ai sensi della legge 5.3.90 n.45. Rateizzazione oneri di ricongiunzione relativi alle domande presentate nel 2012.

Nella circolare n. 54 l’Istituto previdenziale fornisce le tabelle dei coefficienti da utilizzare per i piani di ammortamento degli oneri di ricongiunzione relativi alle domande presentate nel corso dell’anno 2011, aggiornati in base al tasso di variazione  medio annuo dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertato dall’ISTAT per il 2010, come previsto dal comma 3 dell’art. 2 della legge n.45/90.

Ai fini della predisposizione dei piani di ammortamento degli oneri relativi alle domande di ricongiunzione presentate nel corrente anno 2012, sono state aggiornate le tabelle allegate alla circolare n.54 del 16/03/2011 in base al tasso di variazione medio annuo dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertato dall’ISTAT per il 2011, pari al 2,7%.

Allo scopo di offrire tutti i necessari chiarimenti l’Istituto fornisce anche tutte le tabelle che permettono di ricavare tutte le informazioni possibili: dalla tabella I/2012 che fornisce l’ammontare della rata mensile costante posticipata per ammortizzare al tasso annuo composto del 2,7% il capitale unitario da 2 a 120 mensilità, alla tabella II/2012 per i coefficienti per la determinazione del debito residuo in caso di sospensione del versamento delle rate mensili prima della estinzione del debito al tasso annuo del 2,7%

Ricordiamo che la legge n. 45 permette al lavoratore dipendente, pubblico o privato, o al lavoratore autonomo, che sia stato iscritto a forme obbligatorie di previdenza per liberi professionisti, è data facoltà, ai fini del diritto e della misura di un’unica pensione, di chiedere la ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione presso le sopracitate forme previdenziali, nella gestione cui risulta iscritto in qualità di lavoratore dipendente o autonomo.

Non solo, analoga facoltà è data al libero professionista che sia stato iscritto a forme obbligatorie di previdenza per lavoratori dipendenti, pubblici o privati, o per lavoratori autonomi, ai fini della ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione presso le medesime forme previdenziali, nella gestione cui risulta iscritto in qualità di libero professionista.

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