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Quando il malato è irreperibile

 È di per sé chiaro che la certificazione di malattia del lavoratore dipendente deve rispondere a precisi criteri oggettivi.

Per prima cosa occorre precisare che il certificato di malattia deve essere redatto dal medico curante in doppia copia secondo moduli predisposti allo scopo. In realtà il certificato è costituito da due sezioni: una deve essere consegnata al datore di lavoro e l’altra all’istituto previdenziale competente.

In mancanza dell’ apposito modulo INPS e’ possibile redigere i certificati sul ricettario privato del medico purché contengano gli stessi dati del modulo di legge (circolare INPS n. 99 del 13/05/96), ad esempio vanno bene anche i moduli in uso presso i reparti ospedalieri o di pronto soccorso, a condizione però che dagli stessi risulti una prognosi non di natura strettamente “clinica”.

Infatti, è necessario, mediante una precisa diagnosi, mettere in condizione il medico INPS di valutare l’incapacità al lavoro. I certificati sono poi validi a condizione che contengano i requisiti sostanziali richiesti quali intestazione, nominativo del lavoratore, diagnosi e prognosi, data di rilascio, timbro e firma del medico, abituale domicilio del lavoratore ed  eventualmente il diverso temporaneo recapito.

In particolare, l’indirizzo può riguardare la residenza abituale o un luogo diverso (ad esempio la casa di un parente) purché sia espressamente specificato.

Ove uno di questi dati manchi, è compito del lavoratore assicurato chiedere, a chi ha rilasciato il certificato, la regolarizzazione.

Secondo la giurisprudenza, in linea di principio, l’omessa indicazione dell’indirizzo non è automaticamente equiparabile all’assenza ingiustificata alla visita di controllo

anche se l’indicazione dell’esatto indirizzo di reperibilità è un requisito essenziale della certificazione di malattia in quanto strumentale alla regolare effettuazione di eventuali visite di controllo.

Di conseguenza, l’inosservanza di tale obbligo impedisce l’insorgere del diritto del lavoratore a beneficiare dell’indennità di malattia per l’intero periodo in cui l’ente prvidenziale non sia stato in grado di esercitare il potere di controllo sulla malattia denunciata. L’INPS, secondo il messaggio del 9 ottobre 2009 n. 22747, ha precisato che l’inesatta, incompleta o mancante indicazione del domicilio non determina la perdita del diritto all’indennità di malattia solo laddove l’istituto sia in grado di reperire altrimenti ed agevolmente nei propri archivi il dato prescritto.

Se il lavoratore omette l’indicazione dell’indirizzo si hanno due situazioni distinte:

  • l’INPS non ne dispone e non può procurarselo in altro modo, ciò comporta la non indennizzabilità fino a quando i dati mancanti non siano completati o se ne venga altrimenti a conoscenza. La perdita della prestazione previdenziale riguarda l’intero evento di malattia o tutte quelle giornate attestate da una certificazione priva dell’indirizzo esatto e completo.
  • l’INPS ne è già a conoscenza, per aver effettuato precedenti controlli o ricavandolo da certificati medici già in proprio possesso: in questo caso l’indennità di malattia deve comunque essere erogata.

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