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Agevolazioni fiscali per il personale del comparto sicurezza

 Novità legislative: detassazione degli straordinari e riduzione dell’Irpef 2012 per il comparto sicurezza (articolo 33, comma 13, legge 183/2011).

Vengono prorogate, per il 2012, le agevolazioni fiscali per il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico. La nuova normativa riconosce al titolare di un reddito da lavoro dipendente non superiore, nell’anno precedente, a 35mila euro una riduzione dell’Irpef e delle relative addizionali regionali e comunali sulla retribuzione economica accessoria, nel limite complessivo di spesa di 60 milioni di euro.

L’agevolazione fiscale è una misura già prevista dal decreto anticrisi 185/2008, prorogata di anno in anno fino all’ultima legge di stabilità (articolo 33, comma 13, legge 183/2011) ed ora ancora quantificata. Per il 2012 la riduzione d’imposta individuale è fissata a 145,75 euro. A stabilire la misura del tetto massimo è stato un decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 25 maggio scorso, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 20 agosto 2012.

Anche per il 2012, quindi, potrà beneficiare della riduzione Irpef tutto il personale militare delle forze armate, compreso quello che opera alle dipendenze delle capitanerie di porto, i dipendenti delle forze di polizia a ordinamento civile e militare e l’organico del corpo nazionale dei vigili del fuoco. A condizione che la percezione di un reddito da lavoro dipendente, nel 2011, non sia superiore a 35mila euro. In tutto, a usufruire dell’agevolazione saranno 411.552 dipendenti.

La misura delle agevolazioni fiscali relativa al periodo compreso fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2012 è stata determinata suddividendo la cifra stanziata, ovvero 60 milioni di euro, per il numero complessivo del personale in servizio al 1° gennaio 2012, che nel 2011 ha avuto un reddito di lavoro dipendente non superiore a 35mila euro (411.552 unità, quelle che appunto fruiranno delle agevolazioni fiscali), calcolato in base al Cud rilasciato dai sostituti di imposta.

Resta invariato il limite massimo di 60 milioni di euro, se la detrazione d’imposta non trova capienza sull’imposta lorda relativa alle retribuzioni. In questo caso della parte che eccede si può usufruire per la riduzione dell’imposta dovuta sulle stesse retribuzioni del 2012 e soggette all’aliquota a tassazione separata.

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