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Agevolazioni per il dipendente ”licenziato” che si mette in proprio

 Non paga Iva e paga l’Irpef al 5%: è il cosiddetto ”Regime fiscale di vantaggio”, il nuovo nome del regime dei contribuenti minimi. Così chiarisce l’Agenzia delle Entrate: chi è licenziato può continuare a svolgere in proprio l’attività che svolgeva come lavoratore dipendente. Diventa così un lavoratore autonomo sfruttando il nuovo regime fiscale di vantaggio.

L’ex regime dei contribuenti minimi non cambia solo il nome, quindi, ma anche la funzione: ora si chiama regime fiscale di vantaggio, ma servirà anche a sostenere chi perde il lavoro per cause indipendenti dalla propria volontà, consentendogli di proseguire la stessa attività in forma autonoma e con agevolazioni fiscali per la durata di cinque anni.

L’agevolazione fiscale riservata a questa fascia di lavoratori si può così riassumere:
*l’imposta forfettaria (Irpef e Irap) del 5% per i primi 5 anni di attività, ma per gli under-30 l’agevolazione dura fino ai 35 anni d’età;
*il nuovo lavoratore autonomo non paga Iva, né a debito né a credito (cioè scaricabile) e gli obblighi contabili sono ridotti al minimo, con esenzione dagli studi di settore e dalle comunicazione per lo spesometro.

Ovviamente servono precisi requisiti, ferme restando le condizioni oggettive già previste per il regime dei minimi: *non avere compensi annui superiori a 30.000 euro; *non avere spese per beni strumentali (affitti, attrezzi da lavoro ecc.) superiori a 15.000 euro; *non avere dipendenti o collaboratori a progetto opure occasionali; *non vendere all’estero e non distribuire utili ai soci.

Con la legge di riforma, in realtà, erano previste altre due condizioni soggettive: *il soggetto non deve aver esercitato nei 3 anni precedenti attività d’impresa, professionale o artistica; *la nuova attività non deve essere la prosecuzione di un’attività uguale ma svolta sotto altra forma (ad esempio non ha diritto all’agevolazione chi prima faceva lo stesso lavoro come dipendente o Cocopro).

Ma su quest’ultimo punto è intervenuta l’Agenzia delle Entrate con la recente circolare, precisando che se si viene licenziati non per propria colpa non può esserci divieto a proseguire l’attività lavorativa precedente: nessun limite, come ad esempio il limite “di svolgere l’attività indipendente sotto altra forma”. Questo limite non può sussistere, precisa l’Agenzia, in quanto il lavoratore licenziato paga meno tasse perché viene agevolato fiscalmente, non per eludere il fisco.

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