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L’assicurazione per i lavoratori italiani all’estero

 L’Inail, attraverso la circolare n. 2 del 22 gennaio 2012 intitolata come “Lavoratori operanti in Paesi extracomunitari: assicurazioni obbligatorie non previste da accordi di sicurezza sociale1. Retribuzioni convenzionali per l’anno 2013”, fornisce alcune indicazioni per i lavoratori italiani operanti in Paesi extracomunitari e il ruolo delle assicurazioni obbligatorie.

Infatti, in base alla circolare, l’INAIL comunica che le retribuzioni convenzionali mensili da prendere a base per il calcolo dei contributi 2013, dovuti per i lavoratori operanti all’estero in Paesi extracomunitari, sono fissate nella misura risultante, per ciascun settore, dalle tabelle contenute nella “Tabella delle retribuzioni convenzionali 2013”.

Queste retribuzioni valgono per i lavoratori operanti nei Paesi extracomunitari diversi da quelli con i quali sono in vigore accordi di sicurezza sociale, anche parziali. Le retribuzioni convenzionali mensili fissate sono frazionabili in 26 giornate nei casi di assunzioni, risoluzioni del rapporto di lavoro e di trasferimenti da o per l’estero tutte intervenuti nel corso del mese.

Ai fini assicurativi Inail, sono esclusi dall’ambito di applicazione del regime delle retribuzioni convenzionali in argomento gli Stati membri dell’Unione Europea – ovvero Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Olanda, Portogallo, Regno Unito, Spagna, Svezia,Repubblica Ceca, Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Slovacchia, Slovenia5 , Ungheria, Bulgaria, Romania – e ai quali si applica la normativa comunitaria, ovvero Liechtenstein, Norvegia, Islanda e Svizzera.

Non solo, rimangono esclusi anche gli Stati con i quali sono state stipulate convenzioni di sicurezza sociale come Argentina, Australia (Stato del Victoria), Brasile, Canada ( provincia dell’Ontario; provincia del Quebec), Capoverde, Croazia, Isole del Canale ( Jersey, Guersney, Aldernay, Herm, Jetou), ex Jugoslavia (repubbliche di Bosnia Erzegovina, Macedonia e Repubblica federale di Jugoslavia costituita da Serbia, Montenegro e Kosovo), Principato di Monaco, San Marino, Santa Sede, Tunisia, Turchia, Uruguay e Venezuela.

L’INAIL ribadisce che

A decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2013, il calcolo dei premi dei lavoratori operanti in Paesi extracomunitari è effettuato sulla base delle retribuzioni convenzionali determinate con il decreto 7 dicembre 2012. A tali retribuzioni devono essere ragguagliate le prestazioni, secondo i criteri vigenti

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