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Bonus imprese, le istruzioni delle Entrate per i progetti di ricerca

 

Con provvedimento del 9 settembre 2011, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto opportuno fare chiarezza sulla materia dei bonus per le imprese che finanziano progetti di ricerca. Degli utili contributi che sono impiegabili dalle attività imprenditoriali per sviluppare dei progetti presso Università, Enti Pubblici e altre strutture che sono idonee a ricevere i contributi suddetti, inviduate in maniera univoca con decreto del Miur.

Ebbene, con il provvedimento 2011/130237 del 9 settembre 2011, l’Agenzia delle Entrate ha finalmente fornito le istruzioni operative per poter usufruire correttamente di tale bonus, che è tecnicamente un credito di imposta che si può utilizzare coerentemente in compensazione attraverso il modello F24.

Ricordiamo in proposito che l’importo dell’agevolazione è pari al 90% dei maggiori investimenti effettuati nel biennio 2011 – 2012, rispetto alla media dei finanziamenti per la ricerca realizzati nel corso del triennio 2008 – 2010: un credito di imposta che va pertanto a premiare quelle imprese che, anche in tempi di crisi quali quelli attuali, hanno concentrato maggiori risorse nella ricerca di spazi di impiego nell’importantissimo segmento della ricerca.

Il credito d’imposta è spendibile dal giorno successivo a quello della realizzazione dell’investimento incrementale (calcolato nelle modalità di cui sopra), in tre quote annuali che avranno pari importo.

Infine, il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate dispone che “ai fini del monitoraggio degli oneri”, l’Agenzia delle Entrate comunichi al Ministero dell’economia e delle finanze “i dati mensili concernenti l’ammontare del credito d’imposta, compensato ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il ventesimo giorno del mese successivo a quello di riferimento”. Conclude il contenuto del provvedimento le motivazioni e i riferimenti normativi, con le attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle Entrate e la disciplina normativa di riferimento, di cui in ultimo il decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.

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