Home » La diffusione dei certificati digitali nella pubblica amministrazione

La diffusione dei certificati digitali nella pubblica amministrazione

Per gli effetti dell’entrata in vigore della legge di stabilità, legge 183/2011, dal 1° gennaio 2012 (articolo 15) agli Uffici Pubblici è vietato rilasciare certificati da esibire ad altre Pubbliche Amministrazioni (articolo 40 D.P.R. 445/2000): un passo importante per i lavoratori che potranno sfruttare questa particolarità per i propri concorsi.

Questo comporta l’entrata in vigore delle modifiche alla disciplina dei certificati e delle dichiarazioni sostitutive contenute nel Testo Unico D.P.R. 445 del 28/12/2000, introdotte con l’art. 15, comma 1, della Legge 12/11/2011 n. 183: le pubbliche amministrazioni non potranno richiedere atti o certificati contenenti informazioni già in possesso di un ufficio pubblico.L’articolo 43 del D.P.R. n. 445/2000 recita che

Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d’ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall’interessato

Per questa ragione, e per fare in modo che questa disposizione diventi effettiva, è previsto che le certificazioni come stati, qualità personali e fatti, siano valide e utilizzabili solo nel rapporto tra privati (come le banche). Per quanto riguarda i rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi, i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle autocertificazioni.

Sui certificato rilasciati, a pena di nullità, dovrà essere apportata la dicitura

Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica amministrazione od ai privati gestori di pubblici servizi

Se non sarà presente tale dicitura le certificazioni saranno ritenute nulle e costituirà violazione dei doveri d’ufficio a carico del responsabile. Si ricorda comunque che il cittadino può sempre rilasciare le autocertificazioni anche alle istituzioni private come per esempio le banche, assicurazioni, agenzie d’affari, posteitaliane o notai (articolo 2, D.P.R. 445).

L’autocertificazione ha lo stesso valore dei certificati (art. 46, D.P.R. 445) ed è gratuita (nessuna imposta di bollo né diritto di segreteria) e non è necessaria l’autenticazione della firma.

Lascia un commento