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Novità su decertificazione e telematizzazione dall’Inps

 L’Inps, con la circolare n. 47 dello scorso 27 marzo 2012, fornisce le prime istruzioni organizzative ed operative per l’allineamento dell’azione amministrativa dell’Istituto al nuovo assetto normativo in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive delineato dalla Direttiva del Ministro della pubblica amministrazione n. 14/2011 del 22 dicembre 2011, avente ad oggetto Adempimenti urgenti per l’applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all’articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183.

Per effetto della nuova norma, la cui ratio fondamentale è il rafforzamento del criterio dell’acquisizione d’ufficio da parte dell’amministrazione delle informazioni necessarie, il canale informativo rappresentato dal reperimento diretto da parte degli uffici pubblici diventa quello ordinario, e si pone il divieto, per le pubbliche amministrazioni, di richiedere certificati o atti di notorietà e anche di accettarli. A tale scopo è prevista la predisposizione – presso le amministrazioni certificanti – di un ufficio ad hoc con il compito di gestire, garantire e verificare le operazioni per la messa a disposizione dei dati, al fine di favorire l’integrazione delle diverse PPAA per semplificare i processi di lavoro e snellire le relazioni con gli utenti.

In base alla comunicazione diffusa dall’Inps si ribadisce che non si potrà più richiedere né accettare le certificazioni o gli atti di notorietà da parte dei privati, tanto che, a norma del riformato art. 74, comma 2, lett. a), D.P.R. 445/2000, entrambi i comportamenti costituiscono violazione dei doveri d’ufficio.

A questo proposito, come l’Inps ha precisato, occorre  fare presente che per la chiara individuazione degli atti definibili come certificazioni, l’art. 40, comma 02, del D.P.R. n. 445/2000, in linea con la regola delineata dal comma 01, detta l’obbligo – a pena di nullità del documento – di apporre la seguente formula sui certificati che le amministrazioni oggi possono rilasciare agli interessati, che potranno utilizzarli esclusivamente nei rapporti tra privati:” il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi” .

Il funzionario che richieda o accetti un documento recante la suddetta formula commette un illecito disciplinare. Ribadendo il principio dell’ordinarietà dell’acquisizione d’ufficio da parte di tutte le strutture organizzative dell’Istituto delle informazioni necessarie allo svolgimento dei procedimenti amministrativi, nei casi in cui l’utente produca a supporto della propria istanza una dichiarazione sostitutiva di certificazione o dell’atto di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, questa dovrà essere accettata.

La dichiarazione sostitutiva di certificazione deve essere sottoscritta dall’interessato, potrà essere prodotta anche contestualmente all’istanza, potrà essere presentata anche da persona diversa dal dichiarante, o inviata via fax, o trasmessa per via telematica (senza necessità di allegare fotocopia non autenticata del documento di identità ove questa sia stata prodotta a corredo dell’istanza di prestazione/servizio) e, infine, la certificazione dovrà avere la stessa validità del certificato o dell’atto che sostituisce.

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