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In arrivo il conguaglio di fine anno per i datori di lavoro

L’Inps, con la circolare n. 155 del 14 dicembre 2011, fornisce alcuni chiarimenti e precisazioni sulle operazioni di conguaglio di fine anno per i datori di lavoro che operano con il flusso UniEmens. L’Ente previdenziale del settore privato ha anche allegato alla circolare le aliquote contributive relative all’anno 2012 riguardanti le tipologie di aziende e di lavoratori dipendenti più ricorrenti.

L’Inps ricorda che i datori di lavoro dovranno effettuare alcune operazioni di conguaglio riferite ai contributi previdenziali e assistenziali. In effetti, per via delle normative applicabili risulta necessario pervenire a una precisa quantificazione dell’imponibile contributivo (art. 6 del D.Lgs n. 314/1997), applicare con esattezza le aliquote correlate all’imponibile stesso e imputare, all’anno di competenza, gli elementi variabili della retribuzione imponibile per i quali gli adempimenti contributivi vengono assolti con la successiva denuncia del mese di gennaio 2012.

La circolare dell’Inps elenca una serie di verifiche che dovranno svolgere i datori di lavoro e, in particolare, si ricorda che dovranno essere esaminate le variabili della retribuzione, così come definito dal decreto del 7 ottobre 1993, il massimale contributivo e pensionabile previsto dall’articolo 2 della legge n. 335/1995 e il contributo aggiuntivo IVS 1%, art. 3-ter della legge n. 438/1992.

Non solo, risulta anche necessario procedere al conguaglio sui contributi versati sui compensi ferie a seguito fruizione delle stesse e sui “fringe benefits” esenti non superiori al limite di € 258,23 nel periodo d’imposta (art. 51, c. 3 del T.U.I.R.), oltre alle auto aziendali, prestiti ai dipendenti, conguagli per versamenti di quote di TFR al Fondo di Tesoreria, rivalutazione annuale del TFR conferito al Fondo di Tesoreria e, infine, le operazioni societarie.

In particolare, la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 26/3/1993 ha stabilito che, qualora nel corso del mese intervengano elementi o eventi che comportino variazioni nella retribuzione imponibile, può essere consentito ai datori di lavoro di tenere conto delle variazioni in occasione degli adempimenti e del connesso versamento dei contributi relativi al mese successivo a quello interessato dall’intervento di tali fattori, fatta salva, nell’ambito di ciascun anno solare, la corrispondenza fra la retribuzione di competenza dell’anno stesso e quella soggetta a contribuzione.

Gli eventi o elementi considerati sono, così come stabilito dalla circolare Inps, i compensi per lavoro straordinario, indennità di trasferta o missione, indennità economica di malattia o maternità anticipate dal datore di lavoro per conto dell’INPS, indennità riposi per allattamento, giornate retribuite per donatori sangue, riduzioni delle retribuzioni per infortuni sul lavoro indennizzabili dall’INAIL, permessi non retribuiti, astensioni dal lavoro, indennità per ferie non godute, congedi matrimoniali e le integrazioni salariali (non a zero ore).

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