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La contrattazione nelle aziende di trasporto pubblico

 La circolare Inps n. 121 del 12 ottobre 2012 intende fornire ulteriori istruzioni allo scopo di recuperare gli importi spettanti all’anno 2009 utilizzanti per il rinnovo della contrattazione di settore.

Infatti, la legge n. 266/1995, all’articolo 1, comma 273, primo periodo, stabilisce che i maggiori oneri derivanti dagli accordi nazionali stipulati dalle associazioni datoriali e dalle organizzazioni sindacali di categoria, siano finanziati utilizzando le somme residuate dagli importi destinati al fine di assicurare il rinnovo del contratto collettivo relativo al settore del trasporto pubblico locale.

Il nostro Istituto previdenziale ricorda che, per l’anno 2009, l’ammontare del maggior onere derivante dagli accordi nazionali stipulati dalle associazioni datoriali e dalle organizzazioni sindacali di categoria è stato quantificato dal Decreto Interministeriale 11 luglio 2012, che ha affidato all’Istituto l’erogazione alle aziende degli importi spettanti, secondo i criteri e la ripartizione indicati nel prospetto allegato al decreto.

L’Inps, attraverso la circolare n. 121, intende così fornire tutte le istruzioni necessarie con le quali le aziende di trasporto potranno effettuare il recupero delle somme anticipate per le integrazioni delle indennità di malattia relative all’anno 2009.

Per la precisione, il nostro Ente previdenziale ha fornito tutte le indicazioni operative. In questa prospettiva, l’Inps ricorda che le

operazioni di conguaglio dovranno essere eseguite, dai soli datori di lavoro beneficiari, con una delle denunce contributive aventi scadenza entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della presente circolare

Non solo, si ricorda che prima dell’operazione di conguaglio è necessario ottenere il codice di autorizzazione “4H” avente come significato di

azienda di trasporto autorizzata al recupero somme anticipate per trattamenti speciali aggiuntivi di malattia

Le aziende richiedenti dovranno, però, produrre in questa sede il DURC, o documento unico di regolarità contributiva, emesso secondo le modalità ordinarie.

In merito alle rilevazione contabile delle somme, l’Inps richiama la circolare n. 55 dello scorso 8 aprile 2009 dove vengono fornite tutte le indicazioni possibili al fine di definire in modo corretto la questione.

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