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Esenzione assicurativo e previdenziale per le collaborazioni sportivo dilettantistiche

Chi svolge prestazioni e collaborazioni di tipo sportivo-dilettantistiche è esentato dai versamenti di tipo assicurativo e previdenziale in quanto questa tipologia di lavoro rientra tra i redditi diversi.

L’attività non deve essere di natura professionale;infatti, i compensi devono essere inquadrati come redditi diversi e non rese nell’esercizio di arti o professioni o in relazione alla qualità di lavoratore dipendente.

I compensi devono poi essere erogati dal Coni, dalle Federazioni sportive nazionali, dall’Unione Nazionale per l’Incremento delle Razze Equine, dagli altri enti di promozione sportiva o da qualunque organismo iscritto nel registro telematico del Coni.

La disposizione trova la sua legittimità nell’articolo 67 del TUIR; infatti, la norma stabilisce che sono redditi diversi le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche, e quelli erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall’Unione Nazionale per l’Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva o da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto.

Inoltre, la norma si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche.

Il contenuto dell’articolo 69 prevede che anche le indennità, i rimborsi forfettari, i premi e i compensi di cui alla lettera m) del comma 1 dell’articolo 67 non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore complessivamente nel periodo d’imposta a 7.500 euro.

Non concorrono, inoltre, a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale.

Per questa ragione chi svolge attività di lavoro dilettantistica, o che siano rese in una manifestazione di carattere sportivo sempre di tipo dilettantistica, non deve versare nessuna quota a titolo assicurativo o previdenziale.

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