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Ires e Irpeg: cosa sono e a cosa servono

 Il sistema tributario italiano prevede tre tipi di imposte dirette: l’IRPEF(Imposta sul reddito delle persone fisiche), l’IRES (Imposta sul Reddito delle Società) che dal 1 gennaio 2004 ha sostituito l’IRPEG (Imposta sul reddito delle persone giuridiche) e l’IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive).

L’Irpeg, era una tassa obbligatoria che si pagava sui redditi generati dalle persone giuridiche residenti e non residenti. Era un’ imposta proporzionale (colpiva tutti i redditi prodotti dalle persone giuridiche, con una aliquota costante) che andava a colpire con il tasso del 37% l’entrata reddituale totale netta dei soggetti passivi, stabilito in base alle disposizioni fiscali. Punto di partenza dell’Irpeg era il possesso di entrate in denaro o in natura rientrati in una delle classi contemplate dalla direttiva tributaria ai fini dell’Irpef.

L’Ires, che ha sostituito  l’Irpeg sei anni fa, è una imposta personale e proporzionale con aliquota del 33 % (27,5 % per i periodi d’imposta che cominciano dal 1º gennaio 2008). I cambiamenti rispetto all’Irpef vengono illustrati dall’Agenzia delle Entrate:

In sintesi, la nuova disciplina prevede:  l’introduzione di un’aliquota d’imposta unica (fissata nella misura del 33%), l’eliminazione della Dual income tax (DIT) e dell’imposta sostitutiva sulle operazioni societarie straordinarie (fusioni, scissioni, conferimenti, ecc.) alle quali si applicheranno le regole fiscali ordinarie , un nuovo regime di tassazione dei dividendi e delle plusvalenze (minusvalenze) realizzate su cessioni di partecipazioni, l’eliminazione del meccanismo del credito d’imposta sui dividendi distribuiti (e dei relativi canestri A e B), la tassazione consolidata di gruppo: è introdotta per la prima volta la tassazione sugli imponibili complessivi delle società facenti parte di un gruppo (consolidato nazionale e mondiale), norme finalizzate a contrastare la sottocapitalizzazione delle imprese: al fine di contrastare l’abuso di forme di finanziamento da parte dei soci, eseguite esclusivamente per ottenere un vantaggio fiscale, sono stati introdotti dei meccanismi di sorveglianza particolari (“pro-rata patrimoniale” e la cosiddetta “thin capitalization”), estensione alle società di capitali del regime di trasparenza: è ora prevista, per le società aventi determinati requisiti, la possibilità di optare per la tassazione del reddito direttamente in capo ai soci (come avviene per le società di persone), l’introduzione del principio della participation exemption, in base al quale diventano irrilevanti ai fini fiscali le plusvalenze realizzate su partecipazioni societarie.

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