Home » Irpef, la detrazione dei dispositivi medici

Irpef, la detrazione dei dispositivi medici

È difficile fare un elenco preciso dei dispositivi medici che possono essere messi in detrazione dalla dichiarazione dei redditi; in effetti, come la stessa Agenzia delle Entrate ha più volte ribadito, non esiste un elenco esaustivo ufficialmente riconosciuto come tale, ma, in realtà, per conoscere i diversi dispostiti medici detraibili sia il Ministero della Salute sia  la stessa Agenzia delle Entrate hanno sempre ribadito che rientrano in questa fattispecie tutti quei prodotti, apparecchiature o strumentazioni che possono essere ricondotti nella definizione suo tempo data dai decreti legislativi n. 507/92, n. 46/97 e n. 332/00.

Secondo la prassi consolidata al fine di portare in detrazione il singolo dispositivo è necessario che lo stesso sia conforme alle norme europee e nazionali e devono essere dotati della marchiatura CE dallo stesso fabbricante secondo le direttive dell’Unione Europea specifiche di settore.

Si precisa che i dispositivi su misura e i dispositivi destinati ad indagini cliniche non devono essere muniti di marcatura CE di conformità (decreto legislativo n. 507/92).

Per agevolare l’attività dei contribuenti volta ad individuare i prodotti che danno diritto alla detrazione, il Ministero della salute ha fornito un elenco non esaustivo all’Agenzia delle Entrate dei Dispositivi Medici (MD) e dei Dispositivi Medico Diagnostici in Vitro (IVD), rappresentativo delle categorie di dispositivi medici di uso più comune.

La stessa Agenzia delle Entrate fornisce questo elenco a chiunque, ricordando però che l’elenco è puramente indicativo, allo scopo di offrire un supporto preciso ai contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi.

L’Agenzia delle Entrate ricorda che la sola dicitura sullo scontrino fiscale di dispositivo medico non è condizione sufficiente per procedere alla sua detrazione. In effetti, è necessario che sulla ricevuta di acquisto deve essere indicata la descrizione del dispositivo e i caratteri identificativi del contribuente. Non solo, il contribuente, al fine di dimostrare la sua conformità alla marcatura CE,  deve conservare tutta la documentazione di riferimento.

Lascia un commento