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Lavori rischiosi lavoratrice in gravidanza, divieti secondo Dlgs 151/2001

 Abbiamo indicato in precedenza alcuni dei lavori che le donne in gravidanza non possono svolgere senza rischio per la loro salute, in base al Decreto Legislativo n. 151 del 2001.

Per una informazione completa, proseguiamo nell’indicazione dei lavori proibiti alle lavoratrici in stato di gravidanza in base allo stesso Decreto. Proibiti soprattutto quelli che comportano l’esposizione ad agenti e radiazioni ionizzanti, al toxoplasma e al virus della rosolia, al piombo e suoi derivati. Vietate anche condizioni di lavoro a rischio, come i lavori nelle miniere.

La lavoratrice incinta deve essere adibita ad altre mansioni per tutto il periodo per il quale è obbligatorio il divieto, soprattutto se le condizioni di lavoro o ambientali non sono idonee al suo benessere nello svolgimento dei suoi compiti, e se lo stato di non idoneità viene accertato dai servizi ispettivi del Ministero del lavoro o d’ufficio oppure in caso di istanza inoltrata dalla lavoratrice stessa.

Per quanto riguarda la retribuzione, la lavoratrice ha il diritto alla retribuzione rapportata alle mansioni precedenti e a conservare la qualifica originale anche se svolge mansioni meno impegnative. Se invece svolge masioni di livello equivalente o superiore, ha diritto al trattamento economico adeguato alle mansioni effettivamente svolte.

Nel caso in cui la lavoratrice non possa essere adibita ad altre mansioni, il servizio ispettivo del Ministero del lavoro può disporre l’interdizione dal lavoro per tutto il periodo di gravidanza e fino al compimento dei sette mesi di età del bambino. Il datore di lavoro che non rispetta le disposizioni stabilite è perseguibile d’arresto fino a sei mesi.

In caso di gravidanza a rischio la lavoratrice ha diritto all’astensione anticipata e alla proroga dell’interdizione dal lavoro. Inoltre, data la natura flessibile del congedo di maternità, la lavoratrice in gravidanza può richiedere di posticipare di un mese l’astensione obbligatoria, in deroga alla normale astensione di 5 mesi di cui 2 mesi prima del parto e 3 dopo il parto, e può anche, sempre in deroga, anticipare l’astensione dal lavoro. Naturalmente con l’assistenza delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

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