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Lavori proibiti a tutela della donna in gravidanza

 La Costituzione italiana ha dettato delle regole a tutela della lavoratrice lungo il percorso dell’attesa del suo bambino e anche dopo.

Intatti, in base all’art. 53 del Decreto Legislativo n. 151 del 2001, la donna lavoratrice in gravidanza non può svolgere determinate mansioni pesanti e rischiose per le sue salute e per quella del nascituro come, ad esempio, tra gli altri, il lavoro notturno dalle ore 24 alle ore 6, e nel periodo compreso tra l’accertamento dello stato di gravidanza e il compimento del primo anno del bambino.

La carta costituzionale, nell’art. 7 del Decreto Legislativo n. 151/2001, indica con precisione i lavori proibiti alla lavoratrice in stato di gravidanza, in ogni fase del periodo che va dalla gestazione ai sette mesi di età del bambino, in quanto comportano complicazioni di non lieve entità per il sano decorso del periodo di gestazione. Nella Carta è stabilito il divieto di incaricare le donne lavoratrici in gravidanza di mansioni che riguardano il trasporto e il sollevamento di pesi e di altri ”lavori pericolosi, faticosi e nocivi alla salute della madre e del bambino”: sic nella Carta.

Allo scopo di stabilire un corretto rapporto di lavoro e ad evitare malintesi a posteriori, le donne lavoratrici devono comunicare al datore di lavoro il proprio stato di gravidanza appena ne hanno la certezza, e così acquisiscono il diritto a non svolgere le mansioni indicate per tutto il periodo della gravidanza e fino ai sette mesi di età del figlio.

La Costituzione stabilisce…

”Proibiti anche i lavori su scale ed impalcature mobili e fisse, i lavori che costringono la lavoratrice a stare in piedi per molte ore e con utensili che trasmettono vibrazioni; i lavori nei reparti per malattie infettive e per malattie nervose e mentali; i lavori a bordo delle navi, degli aerei, dei treni, dei pullman e di ogni altro mezzo di comunicazione in moto. La norma vale per tutto il periodo della gravidanza e sempre fino ai sette mesi di età del bambino”.

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