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Tutela legale per dimissioni e licenziamento in gravidanza e nel primo anno del bambino

 L’art. 87 del Decreto Legislativo n. 151 del 2001, il Testo Unico in materia di tutela legale a sostegno della maternità e della paternità, pone il divieto a dimissioni e licenziamento della lavoratrice dall’inizio del periodo di gravidanza fino a un anno d’età del bambino.

La tutela legale a favore della donna lavoratrice copre il periodo di astensione obbligatoria di 5 mesi, distribuito tra i mesi prima e dopo la data del parto. Il divieto di dimissioni e licenziamento della lavoratrice vige anche in caso di adozione e affidamento fino ad un anno dall’ingresso del minore nell’anagrafica della nuova famiglia. L’art. 54 del D. Lgs. 151 del 2001 stabilisce che in caso di adozione internazionale la tutela legale parte dal momento in cui viene comunicato l’invito a recarsi all’estero per incontrare il minore e ricevere la proposta di adozione.

Durante il periodo in cui vige il divieto di dimissioni e licenziamento in gravidanza, ovvero nei mesi di gravidanza e fino ad 1 anno di età del bambino, c’è anche il divieto di *sospensione dal lavoro della lavoratrice, tranne nel caso in cui l’azienda sospende l’attività o il reparto al quale la donna lavoratrice è addetta. Il divieto di sospensione dal lavoro vale anche quando la gravidanza della lavoratrice viene accertata dopo il provvedimento di sospensione.

Divieto anche di collocare in mobilità la lavoratrice per licenziamento collettivo, tranne nel caso in cui ci sia un collocamento in mobilità per cessazione dell’attività dell’azienda. Per il licenziamento della lavoratrice madre per cessazione di attività aziendale alla fine del periodo di astensione obbligatoria, ma durante il periodo di interdizione, il datore di lavoro deve dimostrare l’impossibilità di adibire la lavoratrice ad un’altra struttura aziendale.

Nel periodo di tutela legale dalla gravidanza al primo anno di età del bambino, il licenziamento è vietato anche se causato dalla domanda di congedo parenterale, dal godimento del congedo parentale o dal congedo per la malattia del bambino. Il divieto è valido indipendentemenate da chi richiede l’assenza da lavoro, ovvero che sia la lavoratrice madre oppure il padre lavoratore. In questo caso, però, serve una dimostrazione reale della correlazione tra il licenziamento e i congedi.

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