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Il mancato versamento dei contributi e il reato di appropriazione indebita

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 2723 dello scorso 23 gennaio 2012, ha stabilito che non si può riconoscere il reato di appropriazione indebita al datore di lavoro qualora non versi per  i propri dipendenti le trattenute previste alla cassa edile.

La ratio nasce dalla impossibilità di equiparare le somme da versare alla Cassa Edile ai contributi previdenziali e assistenziali. Infatti, la Cassa Edile non è Ente previdenziale e quindi il fatto ascritto integrava solo l’illecito amministrativo di cui all’art. 13 D.Lvo 19 12.1994 n. 758, come per altro statuito dalla Corte di Cassazione con la decisione Sezioni Unite del 27 10.2004 n. 1.127: la Corte osserva che le Casse Edili non appartengono alla categoria degli Enti previdenziali, sicdi conseguenza il mancato versamento delle somme trattenute dal datore di lavoro sulla retribuzione del dipendente e da destinare alla Cassa Edile per ferie, gratifiche natalizie e festività non integra il reato di appropriazione indebita, ma solo l’illecito amministrativo previsto dall’art. 8 1  l.741/59 come sostituito dall’art 13 d.lg. 758/94.Si tratta di un principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità nella sede più autorevole (Cassazione penale, sez. un , 27/10/2004. n. 1327 ) atteso che le somme che il datore di lavoro è tenuto a versare sia agli enti di assistenza, sia ad enti che abbiano la funzione di erogare una retribuzione differita (come nel caso della “Cassa Edile” per ferie, gratifica e contributi), fanno parte del patrimonio del datore di lavoro, confuse con tutti gli altri diritti e beni che lo compongono, sicché il mancato versamento delle somme suddette non costituisce appropriazione indebita.

I giudici de merito hanno mostrato di aderire ad una diversa Giurisprudenza, per la quale le somme trattenute dal datore di lavoro sulla retribuzione del dipendente e destinate a terzi a vario titolo  fanno parte integrante della retribuzione spettante al lavoratore come corrispettivo per la prestazione già resa; tali somme non apparterrebbero più al datore di lavoro, che ne ha solo una disponibilità precaria, posto che esse hanno una destinazione precisa, cosi che il datore che scientemente lascia trascorrere il termine per il versamento, manifestando cosi la volontà di appropriarsi di una somma non sua e di cui solo provvisoriamente dispone, commetterebbe il reato di appropriazione indebita. ( Cassazione penale, sez II, 27/06/2003, n. 30075 ).

Tale orientamento minoritario é stato ormai superato da questa decisione a SS VU della Corte di cassazione , cosi come confermato anche da altre pronunce di questa stessa sezione che hanno precisato come /Cass. Pen sez li 18.03 2009 n 19911)

non può dirsi cosa altrui il danaro trattenuto dal datore di lavoro sulla retribuzione del dipendente (ed in quella fattispecie valutata dalle SS UU destinato alla cassa edile) Tale danaro, infarti, non fuoriesce mai dal patrimonio del datore di lavoro per diventare di proprietà del lavoratore 11 mancato accantonamento di tali somme (in una posta autonoma rispetto alla cassa del datore di lavoro: n.d.r.) non integra gli estremi del reato di appropriazione indebita

resta pertanto operante la previsione della responsabilità penale, a titolo di appropriazione indebita, solo nel caso in cui il datore di lavoro trattenga indebitamente somme destinate però agli Enti Previdenziali propriamente intesi, dei quali, come detto, non fa parte la Cassa Edile.

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