Home » Il nuovo regolamento per la semplificazione in materia ambientale

Il nuovo regolamento per la semplificazione in materia ambientale

E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 28 del 3 febbraio 2012, il Decreto del Presidente della Repubblica n. 227 del 19 ottobre 2011, con il regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese. Il provvedimento entra in vigore il prossimo 18 febbraio 2012.

Il regolamento, in base al contenuto dell’articolo 1, si applica alle categorie di imprese di cui  all’articolo 2 del decreto del Ministro delle attività produttive in data 18 aprile 2005. Le imprese attestano l’appartenenza a tali categorie mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione ai  sensi  dell’articolo  46  del  testo  unico  delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica  28 dicembre 2000, n. 445.

Il provvedimento si applica alle disposizioni in materia di scarichi di acque reflue e di inquinamento acustico. In particolare, all’articolo 2 si fissano i criteri di assimilazione alle acque reflue domestiche, ovvero alle acque che prima di ogni trattamento  depurativo  presentano le caratteristiche qualitative e quantitative di cui alla  tabella 1 dell’Allegato al regolamento, le acque reflue provenienti da insediamenti in cui si svolgono attività di produzione di beni e prestazione di  servizi  i cui scarichi terminali provengono  esclusivamente  da  servizi  igienici, cucine e mense.

Infine, le acque reflue provenienti dalle categorie di attività elencate nella tabella 2 dell’Allegato A, con le limitazioni indicate nella stessa tabella. Il regolamento fornisce anche indicazioni sul rinnovo dell’autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali, articolo 3. Il testo stabilisce che, ai fini del rinnovo dell’autorizzazione il titolare dello scarico, almeno sei mesi  prima della  scadenza,  qualora  non  si  siano  verificate   modificazioni rispetto ai presupposti della autorizzazione già concessa, presenta all’autorità competente un’istanza corredata di dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’articolo 47  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445, che attesti che sono rimaste immutate.

In particolare, le caratteristiche quali-quantitative dello scarico intese come volume annuo scaricato, massa e tipologia di sostanze scaricate, in relazione a quanto previsto nella precedente autorizzazione o se, non esplicitato in questa ultima, nella relativa istanza, oltre alle caratteristiche del ciclo produttivo compresa la capacità di produzione. Non solo, comprensive delle sostanze impiegate nel ciclo produttivo e le relative quantità, gli impianti aziendali di trattamento delle acque reflue e le relative caratteristiche tecniche.

Lascia un commento