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La riduzione dell’orario di lavoro nelle cooperative di produzione e lavoro

 La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva ha fornito un chiarimento in merito alla stabilità dell’orario di lavoro dei soci di cooperative di produzione e lavoro a fronte di una specifica richiesta ad un quesito della Direzione Territoriale del Lavoro di Piacenza.

Secondo l’autorevole parere si precisa che, in linea con la materia civilistica in materia di obbligazioni contrattuali, ogni riduzione dell’orario di lavoro al di sotto della soglia minima prevista dalla contrattazione collettiva ha la necessità di un apposito accordo sindacale e ogni decisione unilaterale del datore di lavoro danno luogo ad una fattispecie impropria di lavoro a chiamata con evidenti ripercussioni nei confronti dei lavoratori.

Non solo, il Ministero del Lavoro precisa anche che, nello specifico, occorre anche riferirsi all’articolo 1 della legge n. 142/2001: il socio lavoratore, oltre ad un rapporto associativo che pone in essere con la cooperativa, instaura anche un rapporto di lavoro di tipo subordinato o autonoma non occasionale.

Pare evidente che occorre anche riferirsi all’interpello n.7/2009 dove si sottolinea il carattere di eccezionalità della deliberazione aziendale dello stato di crisi allo scopo di evitare abusi in danno ai soci dei lavoratori visto il principio di inderogabilità del trattamento economico minimo di cui all’articolo 3, comma 1, della legge sopra citata. Per il Ministero del Lavoro si ritiene compatibile la posizione del socio lavoratore con quella di lavoratore subordinato e quando il dipendente offre la sua prestazione di lavoro e questa non viene accettata per ragioni imputabili all’organizzazione del datore di lavoro, questo è tenuto comunque al pagamento della retribuzione dovuta per l’orario di lavoro pattuito.

La risposta della Direzione Generale per l’Attività Ispettiva si può così sintetizzare

In conclusione, si ritiene che le società cooperative di produzione e lavoro, come ogni altra impresa, debbano garantire ai proprio soci lavoratori, con cui abbiano instaurato un rapporto di lavoro subordinato, l’effettivo svolgimento dell’orario di lavoro pattuito all’atto dell’assunzione, salvo accordi collettivi che introducano un orario di lavoro multiperiodale o oggettive situazioni di crisi aziendale deliberate dall’assemblea e risultanti da una riduzione del fatturato

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