Il nuovo accordo sulla produttività

 È stata siglato dalle parti sociali un nuovo documento dal titolo “Linee programmatiche per la crescita della produttività e della competitività in Italia” con il quale si  ribadisce che lo strumento utile per perseguire la crescita della produttività e della competitività è ancora la contrattazione collettiva.

Infatti, solo attraverso questo strumento è possibile definire tutte le modalità e gli  strumenti per perseguire e raggiungere obiettivi di miglioramento della produttività contemperando le ragioni delle imprese e delle persone che vi lavorano, in accordo alle richieste del governo.

La posizione della Corte di Cassazione sul tempo tuta

 La Corte di Cassazione si è pronunciata diverse volte sul tema assumendo posizioni che possono divergere tra loro anche se occorre tenere in considerazione la particolarità della prestazione richiesta.

Ricordiamo che per che per tempo tuta si intende il periodo necessario per svolgere le operazioni di vestizione e svestizione di abbigliamenti lavorativi appositamente predisposti e, al fine di conoscere la sua possibile retribuzione, occorre verificare se lo stesso rientri nella definizione di orario di lavoro o se sia, invece, riconducibile agli obblighi di diligenza, così come sono previsti dall’articolo 2104 del nostro codice civile.

Dall’Inail il punto della situazione dei lavoratori domestici

 Il nostro ente, l’Inail,  che si occupa di prevenzione e infortunio ha deciso di fare il punto della situazione su delicato segmento dei lavoratori domestico ponendo in evidenza che in questo settore solo il 10% di questi lavoratori sono tutelati.

Il dato arriva dal primo Rapporto ILO sul settore: su 52 milioni di persone, di cui l’83% sono donne, solo il 10% è tutelato.

Firmato il contratto nazionale metalmeccanici

 Si conclude la stagione contrattuale dei lavoratori metalmeccanici con la firma del nuovo accordo nazionale lo scorso 5 dicembre 2012 che prevede il rinnovo contrattuale per il triennio 2013/2015 dei metalmeccanici.

L’intesa è importante perché coinvolge oltre 1,6 milioni di lavoratori, ha visto la firma di Fim-Cisl, Uilm e Federmeccanica, con l’assenza della Fiom-Cgil.

La durata del part-time

 Il part-time è un particolare contratto dove il prestatore d’opera decide di fornire la sua collaborazione in misura ridotta; in effetti, si parte da un lavoro, definito full-time, basato su 8 ore di lavoro giornaliero, in relazione al contratto di lavoro applicato, pari a 40 settimanali, settore metalmeccanico ad esempio, o a 4 ore giornaliero, part-time in misura del 50%, per una quota settimanale pari a 20 ore.

La cassazione interviene sulla mancata valutazione dei rischi nei contratti a termine

 La Corte di cassazione, attraverso la sentenza n. 5241 del 2 aprile 2012, ha affermato che l’art. 3 del Decreto legislativo n. 368/2001 ha introdotto una quadruplice serie di divieti all’apposizione del termine ai contratti di lavoro subordinato, così rafforzando il peculiare disvalore che connota le assunzioni a termine effettuate in violazione degli specifici divieti stabiliti a protezione degli interessi intensamente qualificati sul piano costituzionale, e limitando l’autonomia delle parti nella stipulazione del contratto a termine.

La riduzione dell’orario di lavoro nelle cooperative di produzione e lavoro

 La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva ha fornito un chiarimento in merito alla stabilità dell’orario di lavoro dei soci di cooperative di produzione e lavoro a fronte di una specifica richiesta ad un quesito della Direzione Territoriale del Lavoro di Piacenza.

Secondo l’autorevole parere si precisa che, in linea con la materia civilistica in materia di obbligazioni contrattuali, ogni riduzione dell’orario di lavoro al di sotto della soglia minima prevista dalla contrattazione collettiva ha la necessità di un apposito accordo sindacale e ogni decisione unilaterale del datore di lavoro danno luogo ad una fattispecie impropria di lavoro a chiamata con evidenti ripercussioni nei confronti dei lavoratori.

Non solo, il Ministero del Lavoro precisa anche che, nello specifico, occorre anche riferirsi all’articolo 1 della legge n. 142/2001: il socio lavoratore, oltre ad un rapporto associativo che pone in essere con la cooperativa, instaura anche un rapporto di lavoro di tipo subordinato o autonoma non occasionale.

La retribuzione per il tempo tuta, sentenza del Tribunale di Milano

La giurisprudenza ritorna a prendere posizione su un tema particolarmente spinoso, ossia quando esiste l’obbligo contrattuale di indossare la divisa aziendale si ha anche il diritto ad essere retribuiti per il tempo necessario? Per il Tribunale di Milano occorre discriminare le diverse attività, ossia eterodiretta o meno e se l’attività rientra tra le attività eterodiretta spetta al lavoratore il diritto alla retribuzione.

Nella fattispecie e secondo la tipologia contrattuale in essere, il datore di lavoro può obbligare, per via del particolare rapporto di lavoro, i propri dipendenti  ad indossare la divisa solo nel luogo di lavoro nonché a timbrare, tanto all’entrata quanto all’uscita, avendo già indossato i relativi indumenti solo all’interno dei locali aziendali.

La riduzione dell’orario lavorativo in Germania, il sistema Kurzarbeit

È vero, in Germania si può licenziare, ma non è del tutto facile farlo e, una volta però che si è riusciti a farlo, si riceve un assegno di disoccupazione e se il lavoratore non ha trovato una ricollocazione in termini ragionevoli potrà riceve l’assegno sociale e un alloggio adeguato alle esigenze famigliari. La cassa integrazione in Germania non esiste, ma al contempo è presente uno strumento fondamentale per la gestione dei conflitti sociali, ovvero il Kurzarbeit ed è la misura attraverso cui lo Stato sostiene i lavoratori e le aziende che devono ridurre l’orario lavorativo per far fronte a situazioni di crisi o ristrutturazione.

Insieme al modello Kurzarbeit, o sistema della giornata lavoro abbreviata, esiste anche il lavoro interinale e l’utilizzo flessibile del monte ore, o Arbeitszeitkonten.

Sgravi contributivi all’edilizia, in arrivo dall’Inps le istruzioni

L’Inps ha reso noto la disciplina relativa al recupero dello sgravio contributivo in edilizia riferito all’anno 2011, nella misura dell’11,5, e lo fa con la circolare del 14 dicembre 2012 n. 154.  Il nostro maggiore istituto previdenziale italiano ricorda che per i datori di lavoro che non hanno ancora provveduto hanno tempo ora fino al prossimo 16 marzo 2012 per seguire le operazioni relative al conguaglio con la scadenza del versamento della contribuzione riferita al periodo “febbraio 2012”).

L’Inps, con la circolare n. 154, ricorda anche che occorre possedere il Durc per ottenere l’agevolazione, anche con riferimento alle casse edili, insieme all’autodichiarazione di assenza di condanne passate in giudicato, per violazione delle norme in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio precedente: i datori di lavoro dovranno munirsi dei modelli a suo tempo predisposti dall’Ente previdenziale.

Nuove istruzioni sul nuovo contratto di apprendistato

Attraverso la sua nuova nota del 5 dicembre 2011 n. 8081, l’Inail fornisce alcune nuove istruzioni sul testo unico dell’apprendistato entrato in vigore lo scorso  25 ottobre 2011 e che tocca diversi argomenti incluso l’obbligo assicurativo degli apprendisti e il regime assicurativo e sanzionatorio applicabile.

Ricordiamo che il Testo Unico, approvato con decreto legge n. 138/11 e convertito in legge n. 148/11, riforma l’apprendistato quale contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato a favorire occupazione e formazione dei giovani.

La normative sulle ferie in campo internazionale

L’Italia aderisce a diverse convenzioni internazionali che si occupano della tutela dei diritti dei lavoratori in qualsiasi contesto operativo.

Per quanto riguarda la ferie è possibile riferirsi ad almeno due contesti di riferimento, ossia la convenzione dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro – in particolare la Convenzione n. 132 dell’Organizzazione internazionale del lavoro all’articolo 9, n. 1, del 24 giugno 1970 n. 132 relativa ai congedi annuali pagati – che prevede che la parte ininterrotta di congedo annuale pagato menzionata al paragrafo 2 dell’articolo 8 della convenzione dovrà essere accordata e usufruita entro il termine di un anno al massimo mentre il resto del congedo annuale deve essere pagato entro il termine di diciotto mesi, al massimo, a partire dalla fine dell’anno che dà diritto al congedo.