Home » Riforma del lavoro 2012 e novità articolo 18

Riforma del lavoro 2012 e novità articolo 18

 La riforma del lavoro 2012 è sempre più vicina e, con essa, le novità che riguarderanno l’applicazione del rivisto articolo 18. Una riforma che si preannuncia particolarmente aspra, e che rischia di chiudersi senza alcun accordo unitario tra il governo, le parti imprenditoriali e quelle sindacali. Cerchiamo ad ogni modo di comprendere come cambieranno le tipologie di licenziamento, e in che modo subiranno variazioni gli indennizzi e le modalità di reintegro per i lavoratori.

La prima tipologia di licenziamenti prevista dalla nuova riforma del lavoro 2012 è quella relativa ai licenziamenti discriminatori. Con questi, si intendono quei licenziamenti relativi a lavoratori che vengono allontanati dall’azienda a causa delle proprie idee o delle proprie attività svolte sia all’interno che all’esterno del luogo di lavoro. Se il giudice dovesse accertare la discriminatorietà del provvedimento di licenziamento, potrà disporre per un indennizzo in favore del lavoratore, o per il reintegro diretto in azienda.

La seconda tipologia di licenziamenti è invece relativa a quelli disciplinari. Anche in questo caso, si tratta di una violazione degli obblighi disciplinari, con conseguente giustificato motivo soggettivo. Se tuttavia il giudice dovesse riscontrare l’assenza di tale giusto motivo, potrà essere disposto un reintegro diretto in azienda, oppure un indennizzo per un numero di mensilità compreso tra un minimo di 15 e un massimo di 27.

Infine, il terzo licenziamento, che sta facendo maggiormente discutere, relativo alle ragioni economiche. Si tratta, in questa ipotesi, del licenziamento a causa di giustificati motivi – appunto – economici, come può accadere in occasione di rivisitazione delle esigenze tecniche, organizzative e produttive, che possano condurre l’impresa a eliminare uno o più posti di lavoro (per un massimo di 4, considerato che oltre questa soglia scatta una normativa apposita). Anche in questa ipotesi, il giudice può indagare l’effettiva presenza o meno del giustificato motivo, disponendo di seguito il reintegro o l’indennizzo.

RIFORMA DEL LAVORO, DALLA CISL UNA NUOVA PROPOSTA

LE CRITICHE DELLA CGIL SULLE RICONGIUNZIONI ONEROSE

Lascia un commento