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Licenziamenti collettivi nella riforma del lavoro

 Negli ultimi mesi abbiamo più volte esaminato tutte le principali caratteristiche della riforma del lavoro, cercando di rendere più chiaro un provvedimento che non è così semplice da analizzare. Oggi cerchiamo di tornare su un argomento sul quale non abbiamo speso eccessive parole (privilegiando la comprensione di come viene modificato il panorama dei licenziamenti individuali): il funzionamento dei licenziamenti collettivi.

A ben osservare, la procedura sui licenziamenti collettivi ha subito una corposa modifica rispetto alla precedente procedura sindacale, obbligatoria, che il datore di lavoro era tenuto a seguire per poter intimare con efficiacia un licenziamento collettivo. In particolare, è previsto che la comunicazione dell’elenco dei lavoratori collocati in mobilità possa avvenire entro sette giorni dalla comunicazione dei recessi individuali (cioè ain singoli lavoratori interessati, mentre prima era contestuale) e che gli eventuali vizi della comunicazione possano essere sanabili dall’accordo sindacale concluso nel corso della procedura.

Novità anche per quanto concerne l’impugnazione dei licenziamenti e le tutele per i licenziamenti illegittimi o inefficaci. Per quanto riguarda l’impugnazione dei licenziamenti, troverà applicazione l’articolo 6 della legge n. 604 / 1996, secondo cui il licenziamento va impugnato dal lavoratore interessato entro 60 giorni dalla sua comunicazione per iscritto e nei successivi 180 giorni deve essere depositato il relativo ricorso in tribunale.

Per quanto invece riguarda le tutele per i licenziamenti illegittimi o inefficaci, in caso di recesso intimato senza l’osservanza della forma scritta si applica il regime previsto dal nuovo testo dell’articolo 18, con reintegrazione e indennità non inferiore alle cinque mensilità. In caso di recesso intimato senza il rispetto della procedura sindacale si applica la nuova tutela prevista per i licenziamenti economici dallo stesso articolo 18 (al comma 7), ovvero l’indennità tra le 12 e le 24 mensilità. Infine, in caso di recesso intimato violando i criteri di scelta dei lavoratori da collocare in mobilità, si applica la misura prevista dalla nuova tutela reale prevista dall’articolo 18, comma 4, ovvero la reintegrazione e l’indennità commisurata non superiore alle 12 mensilità.

Qui invece il nostro speciale sui licenziamenti per motivi oggettivi.

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