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Il rimborso per i lavoratori autonomi impiegati come volontari per il soccorso alpino

Per gli effetti della legge 18 febbraio 1992 n. 162 (in Gazzetta Ufficiale del 26 febbraio n. 47) – Provvedimenti per i volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico e per l’agevolazione delle relative operazioni di soccorso stabilisce che i volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano (CAI) hanno diritto ad astenersi dal lavoro nei giorni in cui svolgono le operazioni di soccorso alpino e speleologico o le relative esercitazioni, nonché nel giorno successivo ad operazioni di soccorso che si siano protratte per più di otto ore, ovvero oltre le ore 24.

I volontari che sono lavoratori autonomi hanno diritto a percepire una indennità per il mancato reddito relativo ai giorni in cui si sono astenuti dal lavoro.

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è istituito un fondo di accantonamento, per la corresponsione ai lavoratori autonomi della predetta indennità.

I volontari che sono lavoratori autonomi, al fine di percepire l’indennità prevista dal comma 3 dell’articolo 1 della legge 18 febbraio 1992 n. 162, per il periodo di astensione dal lavoro, devono fare richiesta all’ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione competente per territorio.

La domanda deve essere inoltrata, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui il volontario ha effettuato l’operazione di soccorso o l’esercitazione.

Alla domanda, che deve contenere le generalità del volontario che ha effettuato l’operazione di soccorso o l’esercitazione, deve essere allegata l’attestazione del sindaco, o dei sindaci dei comuni territorialmente competenti, o di loro delegati, comprovante l’avvenuto impiego nelle predette attività e i relativi tempi di durata, nonché la personale dichiarazione dell’interessato di corrispondente astensione dal lavoro, resa ai sensi dell’art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per procedere al rimborso l’ufficio provinciale del lavoro, una volta determinato l’ammontare dell’indennità spettante al volontario, sulla base dell’importo fissato annualmente con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, richiede apposita apertura di credito al Ministero del lavoro e della previdenza sociale procedendo quindi al pagamento dell’indennità all’avente diritto.

Ai fini della determinazione dell’indennità compensativa del mancato reddito relativo ai giorni in cui i lavoratori autonomi si sono astenuti dal lavoro per l’espletamento delle attività di soccorso o di esercitazione, non si tiene conto dei giorni festivi in cui le medesime hanno avuto luogo, fatta eccezione per quelle categorie di lavoratori autonomi la cui attività lavorativa si esplica anche o prevalentemente nei giorni festivi.

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