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Il rimborso ai datori di lavoro per i volontari lavoratori dipendenti

Il decreto ministeriale 24 marzo 1994 n. 379 (in Gazzetta Ufficiale del 17 giugno n. 140) – Regolamento recante norme sui volontari del soccorso alpino e speleologico –  fissa le modalità per ottenere, da parte dei datori di lavoro, il rimborso per i propri dipendenti e volontari del servizio in operazioni di servizio.

In effetti, i datori di lavoro che intendono avvalersi della facoltà prevista dal comma 2 dell’articolo 1 della legge 18 febbraio 1992, n. 162, per ottenere il rimborso della retribuzione corrisposta ai lavoratori dipendenti per il periodo di astensione dal lavoro, debbono farne domanda alla competente sede provinciale dell’Istituto di previdenza.

Infatti, la legge in esame prevede che per i volontari che siano lavoratori dipendenti compete l’intero trattamento economico e previdenziale relativo ai giorni in cui si sono astenuti dal lavoro. La retribuzione è corrisposta direttamente dal datore di lavoro, il quale ha facoltà di chiederne il rimborso all’istituto di previdenza cui il lavoratore è iscritto.

In base al decreto la domanda deve essere inoltrata, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui il lavoratore ha effettuato l’operazione di soccorso o l’esercitazione.

La domanda deve contenere le generalità del lavoratore che ha effettuato l’operazione di soccorso o l’esercitazione, l’importo della  retribuzione corrisposta, nonché l’attestazione del sindaco, o dei sindaci dei comuni territorialmente competenti, o di loro delegati, comprovante l’avvenuto impiego nelle predette attività e i relativi tempi di durata, e la dichiarazione sottoscritta dallo stesso datore di lavoro indicante la corrispondente astensione dal lavoro.

Il datore di lavoro presso cui è occupato il volontariato è tenuto, per le giornate di impiego dello stesso in operazioni di soccorso o di esercitazione, ad effettuare sui documenti di lavoro obbligatori le registrazioni comprovanti l’avvenuta astensione dal lavoro.

Gli istituti previdenziali, a chiusura di ciascun esercizio finanziario, inviano la richiesta di rimborso al Ministero del lavoro e della previdenza sociale e alla suddetta domanda di rimborso devono essere allegate le dichiarazioni del presidente e dell’organo di controllo dell’Istituto attestanti che i rimborsi sono stati concessi nei modi e nei termini stabiliti dalla legge e dal presente regolamento.

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