Home » Ministero del lavoro, aggiornate le indennità ai volontari del soccorso alpino

Ministero del lavoro, aggiornate le indennità ai volontari del soccorso alpino

 È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 121 del 26 maggio 2011 il Decreto Ministeriale del 3 maggio 2011 riguardante l’aggiornamento per l’anno 2011 dell’indennità spettante ai lavoratori autonomi volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico.

In base al decreto si è stabilito che la retribuzione media mensile spettante ai lavoratori dipendenti del settore industria, per il  2011, è pari a Euro 1.909,83 e ai fini della liquidazione delle indennità spettanti ai lavoratori autonomi di cui alle premesse, la retribuzione giornaliera va calcolata dividendo la retribuzione mensile prevista dall’articolo 1 per 22 oppure per 26, qualora la specifica attività di lavoro autonomo dell’interessato venga svolta rispettivamente in 5 o 6 giorni per settimana.

Si ricorda che per la nostra legislazione costituisce operazione di soccorso alpino e speleologico e relativa esercitazione, rispettivamente, ogni intervento alpinistico o speleologico che sia volto al soccorso degli infortunati o di chi versi in stato di pericolo, nonché al recupero dei caduti, ed ogni corrispondente attività di addestramento organizzata a carattere nazionale o regionale.

La dichiarazione relativa all’avvenuto impiego dei volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano in operazioni di soccorso o di esercitazione è rilasciata dal sindaco del comune ove le operazioni medesime sono state espletate, o da un suo delegato, oppure in caso di comuni contigui, dai sindaci dei comuni territorialmente competenti, o dai loro delegati.

Ai fini della corresponsione dell’ammontare riconosciuto i capi stazione o i capi squadra del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico attestano, tramite il delegato di zona, alla predetta autorità amministrativa locale il contingente nominativo e numerico dei volontari impiegati nelle operazioni di soccorso o di esercitazione, con l’indicazione dell’ora di inizio e di ultimazione delle operazioni effettuate.

Ricordiamo poi che nel computo del periodo di effettivo impiego dei volontari deve essere compreso il tempo necessario per la ripresa dell’attività lavorativa.

Si ricorda che per le operazioni di soccorso alpino e speleologico e relative esercitazioni, effettuate nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1992 n. 162, e quella di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente regolamento di attuazione, le domande di cui agli articoli 2 e 3, devono essere presentate, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla suindicata data di pubblicazione.

Lascia un commento