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Chiarimenti sulla risoluzione del rapporto di lavoro nella pubblica amministrazione

 L’Inps con la circolare n. 33 dell’8 marzo 2012 fornisce  nuove indicazioni in merito all’applicazione dei contenuti del Regolamento di attuazione in materia di risoluzione del rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche dello Stato e degli enti pubblici nazionali, in caso di permanente inidoneità psicofisica, con particolare riguardo alla procedura, gli effetti ed il trattamento giuridico ed economico.

Il regolamento distingue tra inidoneità psicofisica permanente assoluta, intesa come assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, e relativa, intesa come stato del dipendente impossibilitato, in via permanente, a svolgere alcune o tutte le mansioni dell’area, categoria o qualifica di inquadramento. La procedura di verifica per l’accertamento dell’’inidoneità al servizio può essere attivata ad istanza del dipendente o d’ufficio.

Secondo le indicazioni offerte dall’Inps si apprende che viene operata una distinzione tra  “inidoneità psicofisica permanente assoluta” e  “inidoneità psicofisica permanente relativa”. Nel primo caso si intende lo stato del dipendente che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale,  si trovi nella  assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, mentre per “inidoneità psicofisica  permanente relativa” si intende lo stato del dipendente che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, risulti impossibilitato, in via permanente, a svolgere alcune o tutte le mansioni dell’area, categoria o qualifica di inquadramento.

Il regolamento disciplina la procedura, gli effetti  ed il trattamento giuridico ed economico relativi all’accertamento della permanente inidoneità psicofisica dei dipendenti, ivi compresi i dirigenti, delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca e delle università, delle agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ai sensi dell’articolo 55-octies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

La procedura di verifica per l’accertamento dell’idoneità al servizio può essere attivata ad istanza del dipendente o d’ufficio.

Il dipendente interessato all’accertamento deve presentare apposita istanza al Direttore regionale, per il tramite del Responsabile della struttura cui è assegnato, corredandola di idonea documentazione sanitaria (refertazione medica rilasciata da strutture sanitarie pubbliche, presidi privati convenzionati con il S.S.N. ovvero strutture sanitarie private), contenuta in plico chiuso recante la dicitura “contiene documentazione sanitaria riservata”.

Al contrario, l’attivazione d’ufficio della procedura può avvenire, successivamente al superamento del periodo di prova del dipendente interessato, in presenza dei seguenti presupposti:

  • superamento del primo periodo di conservazione del posto di lavoro del dipendente assente per malattia, di cui all’art. 21 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto del personale degli Enti pubblici non economici, quadriennio normativo 94-97 e biennio economico 94-95;
  • disturbi del comportamento gravi, evidenti e ripetuti, che fanno fondatamente presumere l’esistenza dell’inidoneità psichica permanente assoluta o relativa al servizio del dipendente;
  • condizioni fisiche che facciano presumere l’inidoneità fisica permanente o relativa al servizio del dipendente.

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