Assegno sociale famiglie in difficoltà

L’assegno sociale è una prestazione economica che dal 1996 ha sostituito la pensione sociale e viene erogata a quanti si trovano in difficoltà economica e con redditi inferiori alle soglie previste dalla legge; nel calcolo dell’assegno sociale (il cui importo massimo è di 448,00 euro) si tiene conto del reddito personale per i cittadini non coniugati e di quello cumulato con quello del coniuge quando si ha a che vedere con cittadini coniugati. L’assegno sociale non è reversibile, non è soggetto a trattenute Irpef e non può essere erogato all’estero.

Assegno sociale 2013

 A partire dal 1 gennaio 2013 l’età minima per poter fruire dell’assegno sociale, e dell’assegno sociale
sostitutivo della pensione d’inabilità civile, dell’assegno mensile di assistenza agli invalidi parziali e della pensione non reversibile ai sordi, è adeguata all’incremento della speranza di vita di tre mesi, come peraltro previsto dall’articolo 12 del dl n. 78/2010 (convertito nella legge n. 122/2010). Ne consegue che l’età minima è stata elevata di tre mesi, con conduzione al nuovo livello di 65 anni e 3 mesi.

Le nuove pensioni con i coefficienti da rivedere al nuovo assegno sociale

 La manovra di fine anno 2011 del governo Monti ha riscritto l’intero sistema previdenziale e assistenziale del Paese senza un vero confronto e dibattito sociale, ma, anzi, imponendo il voto di fiducia ad un Parlamento che non sembra sensibile a diverse storture presenti nel decreto.
L’articolo 24, al comma 8, si prevede un aumento per l’età al fine di conseguire il diritto all’assegno sociale; infatti, a decorrere dal 1 gennaio 2018 l’età per ottenere l’assegno sociale è incrementata di un anno. Tenuto conto che l’età prevista per il diritto allassegno sociale è soggetta agli incrementi relativi alla speranza di vita, nel 2013-2014-2015 l’età sarà pari a 65 anni e 3 mesi, nel 2016-2017-2018 sarà pari a 65 anni e 7 mesi, nel 2019 arriverà, con il previsto aumento di un anno, a 66 anni e 7 mesi, parificandosi a tutte le altre età previste per il diritto alle prestazioni pensionistiche.

Nuova convezione per gestire la dichiarazione di responsabilità

L’Inps ha deciso di dare luogo ad una convezione per la raccolta e la trasmissione delle dichiarazioni di responsabilità; in effetti, i secondo le indicazioni del nostro maggiore istituto previdenziale i professionisti abilitati all’assistenza fiscale possono stipulare convenzioni singole per il servizio di raccolta e trasmissione delle dichiarazioni di responsabilità ai fini dell’erogazione di prestazioni assistenziali (invalidità civile, assegno sociale, pensione sociale) presso le direzioni provinciali dell’Inps, competenti per territorio.

Ricordiamo che i requisiti necessari e le modalità per la stipula della convenzione per la trasmissione dei modelli ICRIC-AS-PS, sono descritti in dettaglio nella circolare n. 159 del 21 dicembre 2011.

Le nuove modalità dell’Inps per le prestazioni previdenziali

L’Inps comunica alla sua utenza che saranno in vigore nuove modalità di presentazione telematica in via esclusiva delle domande di prestazioni previdenziali ed assistenziali. In effetti, con la circolare n. 131 del 10 ottobre 2011, il nostro istituto previdenziale stabilisce le modalità di presentazione telematica in via esclusiva delle domande di prestazioni previdenziali ed assistenziali.

La presentazione telematica in via esclusiva riguarda le prestazioni quali le ricostituzioni, le pensioni di anzianità e vecchiaia, gli assegni sociali, le pensioni/assegni di invalidità e inabilità (esclusi quelli di invalidità civile, cecità civile, sordità civile che sono già telematizzati) e  le pensioni ai superstiti o reversibilità. La circolare prevede un periodo transitorio, fino al 31 gennaio 2012, durante il quale sarà ancora possibile inviare le domande mediante le tradizionali modalità.

Inps, termine ultimo per i titolari di prestazioni assistenziali

Ricordiamo che il prossimo 31 luglio per i titolari di prestazioni assistenziali scadrà il termine per le dichiarazioni di responsabilità.

In effetti, l’Inps, con messaggio Inps n.13453 del scorso 27 giugno 2011 cha fa seguito al precedente messaggio n. 7991 del quattro aprile 2011 a firma del direttore generale Nori, ha comunicato che i titolari di prestazioni assistenziali per l’accertamento della permanenza del requisito relativo alla condizione di ricovero, di mancato svolgimento di attività lavorativa o della residenza effettiva in Italia per i titolari di indennità di accompagnamento, indennità di frequenza, assegno sociale, assegno sostitutivo di invalidità civile, titolari di assegno mensile agli invalidi civili parziali e dell’assegno sociale/pensione sociale e AS/PS sostitutivi di invalidità civile.

Manovra 2011, l’anticipo dell’aspettativa di vita

È stato anticipato al 2013 l’aumento di tre mesi dell’età pensionabile legato all’aspettativa di vita, mentre nel 2016 l’aumento sarà di quattro mesi: l’ aumento di 4 mesi proseguirà dal 2019 al 2030, e che dal 2031 al 2050 l’aumento sarà pari a 3 mesi.

È superfluo ricordare che l’aumento dell’età pensionabile si applica a tutti (dai lavoratori e lavoratrici dipendenti fino ad arrivare ai lavoratori autonomo) e vale sia per conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia, sia ai fini del diritto alla pensione di anzianità così come al diritto all’assegno sociale.

Inps, la pensione minima 2011

 La pensione Inps relativa al trattamento minimo è stata fissata per il corrente anno, con decorrenza 1° gennaio,  a euro 467,43 euro per i lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi che danno un importo previsionale nella  misura dell’1.4% di 6.076,59 euro annui.

Lo Stato, allo scopo di rispondere a particolari esigenze di tipo assistenziale e permettere di condurre un minimo tenore di vita, interviene fissando dei criteri che assicurano almeno il raggiungimento del trattamento minimo, quello che si chiama come integrazione al trattamento minimo, così come stabilito annualmente con apposito decreto.

Inps, tempo di dichiarazione di responsabilità

 In arrivo con il CUD 2011 la dichiarazione di responsabilità relativa all’anno in corso. Nel nostro sistema previdenziale è necessario compilare e inviare, ogni anno, la dichiarazione di responsabilità che permette di accertare la permanenza dei requisiti necessari per il pagamento delle prestazioni assistenziali.

La richiesta viene inviata agli invalidi civili, secondo il mod. ICLAV, titolari di assegni mensili della

Fascia 34, invalidi parziali, non ricoverati, con solo assegno

  • Fascia 35, invalidi parziali, ricoverati, con solo assegno
  • Fascia 36, invalidi parziali, non ricoverati, titolari di altro reddito con solo assegno
  • Fascia 40, invalidi parziali, ricoverati, titolari di altro reddito con solo assegno
  • Fascia 48, ovvero invalidi parziali, privi di perequazione automatica, con un reddito personale pari o inferiore a quello stabilito per legge (legge 412/91).

Questi invalidi sono tenuti a presentare ogni anno la dichiarazione di responsabilità relativa alla permanenza del requisito di mancata prestazione di attività lavorativa.