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Inps, termine ultimo per i titolari di prestazioni assistenziali

Ricordiamo che il prossimo 31 luglio per i titolari di prestazioni assistenziali scadrà il termine per le dichiarazioni di responsabilità.

In effetti, l’Inps, con messaggio Inps n.13453 del scorso 27 giugno 2011 cha fa seguito al precedente messaggio n. 7991 del quattro aprile 2011 a firma del direttore generale Nori, ha comunicato che i titolari di prestazioni assistenziali per l’accertamento della permanenza del requisito relativo alla condizione di ricovero, di mancato svolgimento di attività lavorativa o della residenza effettiva in Italia per i titolari di indennità di accompagnamento, indennità di frequenza, assegno sociale, assegno sostitutivo di invalidità civile, titolari di assegno mensile agli invalidi civili parziali e dell’assegno sociale/pensione sociale e AS/PS sostitutivi di invalidità civile.

I titolari di queste prestazioni assistenziali hanno così tempo fino al 31 luglio 2011 per presentare le dichiarazioni relative alla permanenza dei requisiti.

In particolare, l’assegno sociale, istituito dall’ articolo 3 della legge n. 335/1995 con effetto dal 1° gennaio 1996, è una prestazione di carattere assistenziale che prescinde del tutto dal pagamento dei contributi e spetta ai cittadini che si trovino in disagiate condizioni economiche.
L’assegno sociale è corrisposto  ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali previste dalla legge e la verifica per la permanenza del diritto va fatta ogni anno: ecco perché l’assegno sociale verrà liquidato sempre con carattere di provvisorietà sulla base del reddito presunto.

L’indennità di frequenza è una prestazione a sostegno dell’inserimento scolastico e sociale prevista per i ragazzi con disabilità fino al compimento del 18° anno di età e i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea e i loro familiari (coniuge e figli a carico) regolarmente residenti in Italia.

La concessione dell’indennità di frequenza decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di inizio del trattamento terapeutico o riabilitativo, ovvero del corso scolastico o di quello di formazione o di addestramento professionale, sempre che l’interessato abbia già ottenuto il riconoscimento dei prescritti requisiti sanitari da parte della competente Commissione Medica.

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