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Aggiornamento assegno sociale dopo la riforma delle pensioni, in base al reddito

 Si è ampliato il ventaglio dei requisiti per il diritto all’assegno sociale dopo la riforma delle pensioni, oltre all’età anagrafica.

In sintesi i requisiti per l’ aggiornamento dell’assegno sociale dopo la riforma delle pensioni: età anagrafica 65 anni (65 anni e 3 mesi nel 2013, 65 anni e 7 mesi dal 2016 e 66 anni e 7 mesi dal 2018); la residenza e la dimora abituale in Italia; la condizione reddituale particolare, che è il requisito più importante per il diritto all’assegno sociale, ovvero reddito basso o reddito zero. Se il richiedente è coniugato, si considera anche il reddito del coniuge.

Chi non ha alcun reddito riceve l’assegno sociale in misura integrale con pagamento in 13 mensilità. L’importo dell’assegno è commisurato al reddito e non spetta se l’importo del reddito è superiore all’assegno sociale annuo. Quindi se il pensionato non è coniugato o è separato legalmente, l’importo massimo dell’assegno sociale è calcolato in base alla differenza tra il limite di reddito previsto ed il reddito dichiarato.

Se invece il richiedente è coniugato, si considerano anche i redditi del coniuge ma viene raddoppiato il limite oltre il quale non spetta l’assegno sociale. Più chiaramente, l’importo massimo dell’assegno è calcolato in base alla differenza tra il limite di reddito coniugale previsto ed il reddito dichiarato dai due coniugi, ovviamente cumulando i due redditi.

Se i redditi cumulati superano il limite stabilito per il diritto all’assegno sociale l’assegno stesso non spetta; se il reddito supera i 5.577 euro ma è inferiore a 11.154 euro, l’importo dell’assegno sarà calcolato in base al reddito. Se il reddito dei due coniugi è inferiore a 5.577 euro, spetta l’importo pieno dell’assegno sociale, cioè 429 euro per 13 mensilità.

CHIARIMENTO
Per il 2012 l’assegno sociale è di 5.577 euro, pari a 13 mensilità di 429 euro, un importo che rappresenta l’entità dell’assegno di diritto e il limite oltre il quale non si ha diritto all’assegno stesso. Se si percepisce un reddito bisognerà sottrarlo all’importo annuo. Se il soggetto è coniugato vanno sommati i redditi dei due coniugi, ma il limite aumenta del doppio quindi va a 11.154 euro annui.

Se il pensionato è ricoverato in un istituto o in comunità con retta totalmente a carico di enti pubblici, l’assegno sociale è ridotto fino ad un massimo del 50%. Se la retta è parzialmente a carico del pensionato o dei suoi familiari, l’assegno sociale è corrisposto in misura intera se l’importo della retta a carico dell’interessato o dei familiari è pari o superiore al 50% dell’assegno sociale, ma viene corrisposto in misura ridotta del 25%, se l’importo della retta a carico del pensionato o dei suoi familiari è inferiore al 50% dell’assegno sociale.

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