Nuovo regolamento dei consulenti del lavoro

 L’assemblea dei delegati Enpacl ha scelto di approvare le modifiche del regolamento dell’ente, passando di fatto la parola ai ministeri vigilanti, che dovranno dare il proprio assenso definitivo alla variazione della regolamentazione precedentemente vigente. Tra le novità di maggior spicco, la possibilità, per il consulente del lavoro, di poter utilizzare il modello F24 per il pagamento dei contributi all’ente di previdenza di categoria, e di poter fare la proprpia domanda di pensione con posta elettronica certificata.

Se il regolamento dovesse avere l’ok da parte dei ministeri competenti, insomma, il consulente del lavoro potrebbe risparmiare un bel po’ di carta, evitando di produrre nuova documentazione, e sostituendo a quella cartacea quella, ben più pratica, digitale. Si pensi, ad esempio, alla comunicazione annuale dell’ammontare dei compensi relativi all’anno precedente per il pagamento del contributo integrativo: prima della modifica i professionisti dovevano assolvere all’obbligo mediante l’invio della dichiarazione su supporto cartaceo, o in via telematica.

Adempimenti contributivi e fiscali: intermediari

 Il datore di lavoro deve provvedere agli adempimenti contributivi e fiscali previsti per legge ( ad esempio denuncia Uniemens), nei confronti dell’Inps.

Egli può provvedervi direttamente o tramite suoi dipendenti ( espressamente autorizzati e delegati a tali operazioni) oppure tramite soggetti abilitati.

Quest’ultimi sono professionisti previsti dalla legge, ad esempio consulenti del lavoro, commercialisti, ecc.

Adempimenti verso Inps: intermediari abilitati

 Il datore di lavoro è tenuto ad adempiere ad una serie di obblighi nei confronti dell’Inps e dei lavoratori, in materia di lavoro, previdenza, assistenza sociale dei dipensenti, compresa la trasmissione telematica della documentazione previdenziale.

Quindi, il datore di lavoro può avvalersi dell’ausilio di intermediari abilitati ( cioè liberi professionisti indicati dal’art. 1 della  Legge 12 del 1979 come ad esempio i consulenti del lavoro o commercialisti; oppure dei propri dipendenti autorizzati).

Mancato godimento dei permessi retribuiti: precisazioni

 Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro,  ha avanzato richiesta di interpello al Ministero del lavoro in ordine alla problematica concernente il mancato godimento o pagamento, entro le scadenze indicate dai CCNL, dei permessi per riduzione di orario (c.d. ROL) e per ex festività.

Il Ministero del lavoro con risposta ad interpello dell’8 marzo 2011 n. 16 hariepilogato che i permessi per Riduzione di Orario di Lavoro sono fonte contrattuale che consente al lavoratore di astenersi dall’espletamento della prestazione lavorativa, senza tuttavia subire una decurtazione sulla misura della retribuzione.